Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29387
DDL2419-0009
Progetto di legge Camera n. 2419 - testo presentato - (DDL12-2419)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C2419. TESTIPDL
...C2419.
...Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995. Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2419 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante
                         disposizioni
  per il riordino della legislazione in materia
                          portuale).
      1.  La lettera  a)  del comma 1 dell'articolo 6 della
  legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:
      " a)  indirizzo, programmazione, coordinamento,
  promozione e controllo delle operazioni portuali di cui
  all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività esercitate
  nei porti, con potere di regolamentazione attraverso
  ordinanze, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai
  rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle
  condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo
  24;".
      2.  L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28
  gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: "In sede di
  prima applicazione della presente legge la terna di cui al
  comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della
  navigazione entro il 31 marzo 1995.  Entro tale data le
  designazioni già pervenute devono essere comunque confermate
  qualora gli enti di cui al comma 1 non intendono procedere a
  nuova designazione.".
      3.  All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
  aggiunto il seguente comma:
        "2- bis.  I presidenti, nominati ai sensi del comma
  2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo
  20, commi 1, 2 e 3.".
      4.  Le lettere  i)  ed  l)  dell'articolo 9, comma
  1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle
  seguenti:
        " i)  da sei rappresentanti delle seguenti
  categorie:
          1) armatori;
          2) industriali;
          3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
 
                              Pag. 26
 
          4) spedizionieri;
          5) agenti e raccomandatari marittimi;
          6) autotrasportatori operanti nell'ambito
  portuale.
      I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive
  organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del
  rappresentante di cui al punto 6) che è designato dal Comitato
  centrale dell'Albo degli autotrasportatori;
          l)  da sei rappresentanti dei lavoratori, dei
  quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano
  nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale,
  secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei
  trasporti e della navigazione.  In sede di prima applicazione
  della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono
  designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
  rappresentative a livello nazionale e restano in carica sino
  al 31 dicembre 1996.".
      5.  L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28
  gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: "In sede di
  prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al
  presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data
  di nomina del presidente.".
      6.  All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
  n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31
  dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono
  nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti
  prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili
  di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro
  presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di
  notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge
  4 gennaio 1968, n. 15.".
      7.  L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
  n. 84, è sostituito dal seguente:
        " 1.  Con decreto del Ministro dei trasporti e
  della navigazione è istituita in ogni porto una commissione
  consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori
  delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei
  dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione
  portuale e da sei rappresentanti delle categorie
  imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate
  all'articolo 9, comma 1, lettere  i)  ed  l).  Nei
  porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei
  lavoratori delle imprese sono in numero di sei.  La commissione
  è presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero,
  laddove non istituita, dal comandante del porto.".
      8.  Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28
  gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:
        " 1- bis.  La designazione dei rappresentanti dei
  lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali
  indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e
  della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta;
  l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento
  dell'organo.".
 
                              Pag. 27
 
      9.  L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994,
  n. 84, è sostituito dal seguente:
        " 3.  Con decreto del Ministro dei trasporti e
  della navigazione è istituita la commissione consultiva
  centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo
  e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione,
  che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie
  imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei
  rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
  maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre
  rappresentanti delle regioni marittime designati dalla
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente
  del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un
  ufficiale superiore del Comando generale del corpo di
  capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro
  e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero
  della sanità e dal presidente dell'Associazione porti
  italiani.  La commissione di cui al presente comma ha compiti
  consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione
  portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa
  sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione
  ovvero dalle Autorità portuali, dalle Autorità marittime e
  dalle Commissioni consultive locali.  La designazione dei
  membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta;
  l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento
  dell'organo.".
      10.  L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
  n. 84, è sostituito dal seguente:
        " 1.  L'autorità portuale e dove non istituita,
  ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o
  l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e
  le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui
  all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni
  portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da
  parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di
  funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.  Le
  concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi
  canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite
  dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
  con il Ministro delle finanze, con proprio decreto.  Con il
  medesimo decreto sono altresì indicati:
            a)  la durata della concessione, i poteri di
  vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità
  di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
  a nuovo concessionario;
            b)  i limiti minimi dei canoni che i
  concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata
  della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle
  aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore
  delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti
  all'atto della concessione.".
      11.  L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
  sostituito dal seguente:
      "Art. 20  (Costituzione delle autorità portuali e
  successione delle società alle organizzazioni portuali). - 1.
  Il Ministro dei trasporti e
 
                              Pag. 28
 
  della navigazione, laddove già non esista una gestione
  commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale,
  commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore,
  con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e
  strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove
  ritenuto necessario, commissari aggiunti.  I commissari
  sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle
  organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina
  cessano dalle funzioni.  I compensi dei commissari e dei
  commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e
  posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.
        2.  I commissari, fino alla nomina del presidente
  dell'autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi
  dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la
  dismissione delle attività operative delle organizzazioni
  portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni
  medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi
  previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile,
  ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di
  concessioni ad imprese che presentino un programma di
  utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture
  delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni
  di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle
  operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei
  servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o
  industriali.  A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:
          a)  alla collocazione presso terzi, ivi compresi i
  dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o
  delle società derivanti dalla trasformazione;
          b)  all'incorporazione in tali società delle
  società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali
  alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero
  alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle
  società costituite o controllate;
          c)  alla cessione a titolo oneroso, anche in
  leasing,  ovvero all'affitto a tali società ovvero a
  imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli
  16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o
  comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.
        3.  I commissari provvedono con pienezza di poteri
  alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle
  risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni
  vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della
  presente legge, anche sulla base di apposite direttive del
  Ministero dei trasporti e della navigazione.  Fermo restando
  l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini
  prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei
  trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al
  più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una
  situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle
  organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata
  dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
        4.  Fino all'entrata in vigore delle norme attuative
  della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
  previgenti in materia.
        5.  Le autorità portuali dei porti di cui
  all'articolo 2, sono costituite dal 1^ gennaio 1995 e da tale
  data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse
  è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo
  compresi nella circoscrizione territoriale come
 
                              Pag. 29
 
  individuata ai sensi dell'articolo 6.  Fino all'insediamento
  degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di
  cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni
  portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità
  portuali e ne esercitano i relativi compiti.  Fino alla data
  della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma
  2, le organizzazioni portuali e le autorità portuali sono
  considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto;
  successivamente a tale data, le autorità portuali subentrano
  alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso
  dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in
  corso.
      6.  I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati,
  con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania
  e Marina di Carrara.  Fino all'insediamento degli organi
  previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla
  loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione
  delle autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo
  avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione
  delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione
  delle strutture e dell'organico dell'autorità, per assumere
  successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina,
  tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge.  I
  commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello
  svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del
  personale delle locali autorità marittime.".
      12.  La parola "commissari" di cui all'articolo 3, comma
  8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n.
  508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come
  "ufficio commissariale", comprensiva di eventuali commissari
  aggiunti.
      13.  L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
  sostituito dal seguente:
      "Art. 21  (Trasformazione in società delle
  compagnie e gruppi portuali). - 1.  Le compagnie ed i gruppi
  portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o
  più società di seguito indicate:
        a)  in una società secondo i tipi previsti nel
  libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per
  l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni
  portuali;
          b)  in una società o una cooperativa secondo i
  tipi previsti nel libro quinto, titolo V e VI, del codice
  civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga
  all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere
  prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995;
          c)  in una società secondo i tipi previsti nel
  libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo
  scopo della mera gestione, sulla base dei beni già
  appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
        2.  Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che
  le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli
  adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le
  concessioni ad operare in ambito portuale, comunque
  rilasciate, decadono.
        3.  Le società e le cooperative di cui al comma 1
  hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le
  cooperative costituite su iniziativa dei
 
                              Pag. 30
 
  membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data
  di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere
  gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data.  Le
  società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una
  distinta organizzazione operativa e separati organi
  sociali.
        4.  Le società derivanti dalla trasformazione
  succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i
  rapporti patrimoniali e finanziari.
        5.  Ove se ne verificassero le condizioni, ai
  dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie
  portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto
  di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data
  facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente
  articolo.  Alle società costituite da addetti si applica quanto
  disposto nei commi successivi per le società costituite dai
  soci delle compagnie.
        6.  Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed
  i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa
  vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei
  porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di
  maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere
  attività di impresa.
        7.  Le autorità portuali nei porti già sedi di enti
  portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono
  la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che
  entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la
  delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma
  1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al
  competente tribunale.  Nei confronti di tali compagnie non
  potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1,
  comma 2, lettera  c),  del decreto-legge 17 marzo 1995, n.
  80.
        8.  Continuano ad applicarsi, sino alla data di
  iscrizione nel Registro delle imprese, nei confronti delle
  compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure
  di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui
  al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli
  stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al
  controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi
  di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti
  porti.".
      14.  L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994,
  n. 84, è sostituito dal seguente:
        " 1.  I lavoratori portuali e gli addetti in
  servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in
  continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui
  all'articolo 21.".
      15.  Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio
  1994, n. 84, le parole: "1^ gennaio 1993" e le parole: "dal
  1991" sono sostituite con le parole: "1^ gennaio 1995" e "dal
  1994".
      16.  L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994,
  n. 84, è sostituito dal seguente:
        " 8.  Sono abrogate le disposizioni del testo unico
  approvate con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del
  relativo regolamento di attuazione, approvato con regio
  decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con
  le disposizioni della presente legge.  L'articolo
 
                              Pag. 31
 
  110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice
  della navigazione sono abrogati.  Salvo quanto previsto
  dall'articolo 20, comma 4, ed all'articolo 21, comma 7, sono
  altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli
  108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo,
  secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n.
  1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli
  contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento
  per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
  marittima), approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.  Gli articoli 109 e 1279
  del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1^
  gennaio 1996.".
      17.  Le disposizioni di cui ai commi 13 e 16 sostituiscono
  le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 4 del
  decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49.
 
DATA=950422 FASCID=DDL12-2419 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2419 TOTPAG=0040 TOTDOC=0026 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= DL PAGINIZ=0025 RIGINIZ=020 PAGFIN=0031 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=241900 00 FASCIDC=12DDL2419 SORTNAV=0241900 000 00000 ZZDDLC2419 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



Ritorna al menu della banca dati