| 1. Gli oneri relativi al finanziamento degli interventi di
cui alla presente legge sono a carico del Fondo sanitario
regionale per le attività di prevenzione.
2. Per gli oneri relativi alle bonifiche degli edifici
pubblici sostenuti dalle singole amministrazioni si applicano
i commi 3 e 4 dell'articolo 16 della legge 27 marzo 1992, n.
257.
3. I costi per le operazioni di bonifica e di
ristrutturazione dei siti privati di cui all'articolo 4 sono a
carico dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per il 50 per cento della quota. La
relativa gestione è affidata al prefetto competente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è emanato il regolamento per l'attuazione
delle disposizioni previste dal presente articolo.
| |