| 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 dicembre
1993.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si tiene
conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti
con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in
periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 30 dicembre
1993.
3. Nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati
nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.87,
che, nel periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993, hanno
adottato criteri di contabilizzazione delle operazioni "pronti
contro termine" difformi da quelli previsti negli articoli 56,
comma 3- ter, e 61, comma 1- bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono
fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri.
Tuttavia, per la valutazione delle rimanenze finali dei titoli
oggetto di operazioni in essere alla
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chiusura dell'esercizio non si applicano i criteri di cui
all'articolo 59, comma 4, del citato testo unico.
4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30
dicembre 1993 e nei due successivi non si applica l'articolo
54, comma 4, secondo periodo, relativamente alle
partecipazioni non rappresentate da titoli la cui cessione
dava luogo a plusvalenze patrimoniali in applicazione della
disciplina vigente anteriormente al 30 dicembre 1993.
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