| 1. I sindaci dei comuni interessati alle operazioni di cui
alla presente legge devono costantemente, d'intesa con il
comitato di cui all'articolo 3, informare la popolazione
utilizzando i mezzi di comunicazione di massa. Tale
informazione deve interessare tutti gli atti compiuti a
livello amministrativo, economico e sanitario che riguardino
la mappa dei rischi e dei danni da amianto, la bonifica dei
siti, le priorità di bonifica ed i risultati delle bonifiche
stesse.
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