| (Acquisto e installazione sistemi di controllo dei metalli
radioattivi).
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle
finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione
di sistemi di scintillazione disposti a portale per la
rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso
i valichi di frontiera individuati, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal
Ministro delle finanze, che disciplina altresì le modalità di
utilizzazione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede
mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto
per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
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