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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29401
DDL2419-0023
Progetto di legge Camera n. 2419 - testo presentato - (DDL12-2419)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C2419. TESTIPDL
...C2419.
...Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995. Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
Articolo 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2419 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Istituzione del titolo professionale di conduttore per le
                         imbarcazioni
  da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed
                          interne).
      1.  Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli
  115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato
  con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti,
  rispettivamente, il titolo professionale marittimo di
  conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio,
  nonché il titolo professionale di conduttore per le
  imbarcazioni
 
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  da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e
  promiscue ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente
  della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.
      2.  Per conseguire il titolo professionale marittimo di
  conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
  occorrono i seguenti requisiti:
          a)  essere iscritto nella terza categoria della
  gente di mare;
          b)  aver compiuto i 21 anni di età;
          c)  aver assolto l'obbligo scolastico;
          d)  essere in possesso del certificato limitato
  RTF;
          e)  essere in possesso delle abilitazioni al
  comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di
  distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma,
  della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
  modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da
  diporto previsto dal secondo comma del medesimo articolo, le
  suddetti patenti devono essere in regolare corso di
  validità;
          f)  non aver riportato condanne per i reati di cui
  all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per
  l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
  328;
          g)  aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
  teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti
  e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle
  unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi
  antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni
  di primo soccorso.
      3.  Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo
  professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei
  periodi indicati dall'articolo 283 del regolamento per
  l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
  328.  La commissione di esame è composta dai membri previsti
  per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da
  un esperto velista designato dalla Federazione italiana della
  vela o dalla Lega navale italiana.
      4.  Per conseguire il titolo professionale di conduttore
  per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
  interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti:
          a)  essere iscritto nella terza categoria del
  personale nelle acque interne;
          b)  aver compiuto i 21 anni di età;
          c)  aver assolto l'obbligo scolastico;
          d)  essere in possesso delle abilitazioni al
  comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di
  distanza dalla costa, di cui
 
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  all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
  successive modificazioni ed integrazioni; le suddette patenti
  devono essere in regolare corso di validità;
          e)  non aver riportato condanne per i reati di cui
  all'articolo 49, primo comma, punto 4, del regolamento della
  navigazione interna, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
          f)  aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
  teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti
  e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle
  unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi
  antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni
  di primo soccorso.
      5.  Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo
  professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei
  periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere.
  La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli
  esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un
  esperto velista designato dalla Federazione italiana della
  vela o dalla Lega navale italiana.
      6.  Il titolo professionale marittimo di conduttore per le
  imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando
  delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a
  vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle
  acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa,
  nonché nelle acque interne.
      7.  Il titolo professionale di conduttore per le
  imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
  interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto
  adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore
  ausiliario, per la navigazione delle acque interne e
  promiscue.
      8.  Coloro che abbiano esercitato il comando di unità da
  diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi
  complessivi al triennio antecedente la data di entrata in
  vigore della presente legge e siano in possesso dei requisiti
  previsti dai commi 2 o 3, possono conseguire, senza esami, il
  rispettivo titolo professionale, il periodo sopramenzionato
  deve risultare da una attestazione rilasciata al soggetto
  autorizzato ad esercitare l'attività di noleggio delle unità
  da diporto sulle quali l'interessato è stato imbarcato.  Il
  titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto.
      9.  Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto,
  gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i
  sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato
  e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unità
  navali, entro cinque anni dalla data di cessazione del
  servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli
  professionali di cui ai commi 2 o 3, purché abbiano gli altri
  requisiti previsti dai detti commi.
 
DATA=950422 FASCID=DDL12-2419 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2419 TOTPAG=0040 TOTDOC=0026 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= FDL PAGINIZ=0035 RIGINIZ=041 PAGFIN=0037 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=37 SORTRES= SORTDDL=241900 00 FASCIDC=12DDL2419 SORTNAV=0241900 000 00000 ZZDDLC2419 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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