| (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni ed integrazioni).
1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a
bordo dei quali sia stato installato un motore avente una
cilindrata superiore a 1400 cc., se a carburazione a due
tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi
aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi
sovralimentati, o a 3300 cc., se a motore diesel, comunque con
potenza superiore a 55,15 KW o a 75 CV, è necessario essere in
possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo
20.".
2. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della
presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni
da diporto sono rilasciate per:
a) imbarcazioni a vela con o senza motore
ausiliario per la navigazione senza alcun limite dalla
costa;
b) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e
potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo
comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
c) imbarcazioni a motore per la navigazione senza
alcun limite dalla costa.".
3. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Per il comando e la condotta dei natanti da diporto
dotati di motore avente le caratteristiche indicate
dall'articolo 18, primo comma, della presente legge, le
abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le
medesime modalità previste per le imbarcazioni a motore
abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa.".
4. L'articolo 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 21. - 1. I documenti di abilitazione al
comando ed alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto
sono denominati patenti.
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2. Le patenti per il comando e la condotta delle
imbarcazioni indicate alla lettera b) del primo comma
dell'articolo 20, sono rilasciate dalle capitanerie di porto,
dagli uffici circondariali marittimi e dalle altre autorità
marittime a ciò delegate, nonché dalle direzioni
compartimentali della motorizzazione civile.
3. Le patenti per il comando e la condotta delle
imbarcazioni indicate alle lettere a) e c), nonché
quella per il comando per le navi da diporto sono rilasciate
dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali
marittimi.
4. Le patenti sono conformi ai modelli approvati
con decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione.".
5. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: "alle lettere a), b) e
d) " sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a),
b) e c) ".
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