| Pag. 2
Onorevoli Deputati! -- La recente conversione nella
legge 7 aprile 1995, n. 104, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per accelerare la
concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale,
nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree
depresse del territorio nazionale", ha segnato una
significativa svolta nel passaggio dall'intervento
straordinario nel Mezzogiorno all'intervento ordinario nelle
aree depresse dell'intero territorio nazionale. Per la
gradualità del processo di cambiamento e per la necessità di
tener conto dell'impatto che la disciplina emanata in via
d'urgenza e più volte reiterata ha avuto sulla realtà
preesistente, già in sede di discussione parlamentare è emersa
l'esigenza di un urgente intervento legislativo volto ad
ulteriormente snellire, per quanto possibile, le procedure di
concessione e di erogazione delle agevolazioni previste e ad
individuare strumenti tecnici idonei a realizzare il
definitivo completamento degli interventi in corso ed il
rapido ed efficiente avvio dell'intervento ordinario, come
disciplinato dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni, e dal decreto-legge n. 32 del 1995,
convertito dalla citata legge 7 aprile 1995, n. 104. Tali
esigenze sono state esplicitate in appositi ordini del giorno
approvati dalle Camere ed accolti dal Governo.
Il Parlamento ha infatti evidenziato che all'intervento
straordinario non può ritenersi subentrata una politica
ordinaria idonea a promuovere la effettiva coesione economica
e sociale del Paese, registrandosi, per converso, una sorta di
blocco degli investimenti e delle agevolazioni alle imprese,
la scarsa propensione e la difficoltà ad utilizzare pienamente
i finanziamenti comunitari con conseguenti riflessi fortemente
negativi sia sulle aree meridionali in ritardo di sviluppo,
sia sulle aree svantaggiate e a forte declino industriale del
centro-nord.
Il Parlamento pertanto ha sollecitato il Governo ad
adottare, anche mediante il ricorso alla decretazione
d'urgenza, provvedimenti idonei, in particolare:
1) a dare certezza al cofinanziamento dei programmi
deliberati con il quadro comunitario di sostegno;
2) a semplificare ed accelerare, anche sulla base di
criteri di automaticità nel rispetto dell'Accordo concluso tra
il Governo italiano e l'Unione europea di recente
approvazione, le procedure per l'attuazione degli interventi
di cui alle leggi n. 64 del 1986 e n. 488 del 1992, al decreto
legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni, nonché
alla legge n. 219 del 1981;
3) a prendere misure intese a ridurre le disparità
territoriali di accesso al credito, anche con la costituzione
di fondi di garanzia;
4) a riconsiderare la posizione del personale delle
cooperative già utilizzato dagli organismi del soppresso
intervento straordinario nel Mezzogiorno;
5) a promuovere la chiusura del contenzioso in atto;
6) a rendere possibile l'utilizzazione delle aree ancora
disponibili o resesi disponibili per gli insediamenti
industriali di cui alla legge n. 219 del 1981;
Pag. 3
7) a trasferire, per il completamento e la loro pronta
utilizzazione, le opere e gli alloggi realizzati ai sensi
della citata legge n. 219 del 1981;
8) a riesaminare i termini delle agevolazioni fiscali in
relazione all'articolo 101 del testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
9) a dare una reale incisività alle funzioni proprie del
Ministero del bilancio e della programmazione economica per il
coordinamento, la programmazione e la vigilanza
dell'attuazione dell'intervento nelle aree depresse.
Con il presente decreto-legge si intende fornire una
immediata risposta alle sollecitazioni del Parlamento
contenute nei suddetti ordini del giorno.
Il provvedimento si compone di due capi.
Il capo I contiene disposizioni che disciplinano
l'operatività di nuovi strumenti introdotti dall'articolo 9
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (agevolazioni
in forma automatica, fondo di garanzia) e procedure snelle per
raggiungere il risultato di un rapido completamento
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e di un
immediato concreto avvio dell'intervento ordinario nelle aree
depresse dell'intero territorio nazionale, mediante una più
celere utilizzazione delle risorse finanziarie già stanziate,
senza prevedere ulteriori oneri aggiuntivi.
Il capo II contiene una disciplina volta alla definizione
degli interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del
1980 e 1981, con riferimento alle opere nelle aree industriali
ed alle opere di urbanizzazione e infrastrutturali connesse,
nonché al completamento delle opere realizzate a Napoli e nei
comuni limitrofi ai sensi del titolo VIII della legge 14
maggio 1981, n. 219, sempre nell'ambito delle risorse
finanziarie a suo tempo stanziate.
Con l'articolo 1 si introduce un procedimento automatico
volto ad accelerare le procedure di liquidazione delle
agevolazioni per gli interventi nelle aree depresse su domanda
degli interessati. Il meccanismo prevede la possibilità di una
compensazione tra credito per le agevolazioni e debito
tributario del soggetto interessato limitatamente alle imposte
che si riscuotono a mezzo di conto fiscale.
Con l'articolo 2 si prevedono regole per il funzionamento
del fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del
decretolegge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, secondo
criteri stabiliti dal CIPE, su proposta del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Trattasi di un fondo di garanzia per la
concessione di contributi in conto interessi per operazioni di
consolidamento dei debiti a breve termine delle piccole e
medie imprese verso le banche.
Con il comma 1 delle disposizioni di cui all'articolo 3
viene previsto che le attuali disponibilità e i rientri del
fondo rotativo di cui alla legge n. 782 del 1980 affluiscono
al fondo contributi di cui alla legge n. 295 del 1973 per
intero. Ciò comporta il raddoppio delle disponibilità per gli
interventi di specie e consente di fronteggiare interamente le
richieste già pervenute (lire 5.800 miliardi circa).
Con il comma 2 il Mediocredito centrale viene autorizzato a
rifinanziare anche in misura parziale le operazioni già
presentate, fermo restando che l'agevolazione potrà essere
concessa, nell'ambito delle risorse disponibili, sull'intero
importo del finanziamento accordato dalle banche.
La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, in quanto sono utilizzate disponibilità
esistenti.
L'articolo 4, al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi
strutturali della Unione europea, individua l'amministrazione
responsabile ad indire conferenze di servizi ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Prevede
altresì la revoca del finanziamento nazionale concesso, ove
per comportamenti imputabili
Pag. 4
al soggetto beneficiario sia perduto il cofinanziamento della
Unione europea.
L'articolo 5 istituisce la "cabina di regia nazionale"
sulla base sia della delibera della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994 che delle intese
Governosindacati dell'11 novembre e del 1^ dicembre 1994, e
conformemente all'impegno del Governo contenuto nel documento
di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra
di finanza pubblica per gli anni 1995/1997. La "cabina di
regia" viene a costituire un centro unitario di riferimento in
ordine alle problematiche relative all'attuazione degli
interventi cofinanziati dall'Unione europea, alla
partecipazione ai programmi direttamente finanziati
dall'Unione europea ed è intesa altresì a promuovere le
iniziative atte ad assicurare il pieno e tempestivo utilizzo
delle risorse comunitarie destinate all'Italia.
L'articolo 6 prevede che il Governo riferisca annualmente
al Parlamento in ordine ai criteri ed ai parametri
statisticoeconomici adottati per l'individuazione delle aree
beneficiarie di interventi agevolativi. E' previsto inoltre
che in occasione della presentazione della relazione
previsionale e programmatica, il Governo riferisca al
Parlamento sui risultati e sullo stato di attuazione
dell'intervento ordinario nelle aree depresse.
L'articolo 7 definisce i patti territoriali come una nuova
modalità organizzativa degli interventi per lo sviluppo locale
nelle aree depresse. Il problema dello sviluppo locale trova
specifico rilievo nell'ambito della decisione comunitaria
relativa all'approvazione del quadro di sostegno in favore
dell'Italia per il periodo 1994-1999, ove è espressamente
sottolineata l'esigenza di un'apposita linea d'azione allo
scopo. Con la disposizione si intende creare una forte
sinergia tra le iniziative dei diversi soggetti pubblici e
privati interessati, per un'utilizzazione coordinata delle
risorse finanziarie esistenti, laddove iniziative
singolarmente considerate potrebbero determinare uno sviluppo
distorto, squilibrato e non coordinato delle realtà
socio-economiche locali, generando anche un numero inferiore
di nuovi posti di lavoro.
Con l'articolo 8 si finalizzano lire 250 miliardi alle
agevolazioni per interventi nel settore del commercio
nell'ambito delle somme già stanziate per l'attuazione
dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
affidando al CIPE la definizione delle procedure di
concessione delle agevolazioni stesse.
L'articolo 9, al comma 1, stabilisce la procedura per
accedere alla quota nazionale per la realizzazione degli
interventi nel settore idrico, necessaria a consentire il
"tiraggio" delle risorse comunitarie destinate all'interno del
quadro comunitario di sostegno, individuando la fonte
finanziaria nei mutui autorizzati di cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488. I commi successivi consentono
al Ministro dei lavori pubblici di utilizzare la società
costituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, che viene a
configurarsi come "stazione appaltante" per le attività
previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in surroga dei
soggetti inadempienti e affidano alla predetta società la
ricognizione dello stato generale delle strutture idriche e di
depurazione del Mezzogiorno. E' previsto altresì il raccordo,
limitatamente alle attività di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, della nuova normativa con quella pregressa.
Infine viene stabilita la procedura con la quale si intende
dare soluzione all'annoso problema del recupero dei crediti
per le somministrazioni idriche o gestione di depuratori, a
suo tempo effettuate dai soppressi organismi gestori
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno in favore dei
comuni, tenendo in considerazione le difficoltà economiche,
ovvero lo stato di dissesto finanziario in cui versano molti
comuni debitori.
L'articolo 10 attribuisce ai consorzi industriali la
possibilità di redigere piani degli agglomerati industriali
attrezzati e tende ad evitare che la cessazione
dell'intervento straordinario implichi la paralisi di enti
che, pur sorti nell'ambito di tale intervento, continuano ad
assolvere un
Pag. 5
ruolo essenziale per lo sviluppo economico nel momento di
passaggio tra intervento straordinario e intervento ordinario.
Si tratta di una norma transitoria, in attesa che apposite
norme regionali regolino la materia.
L'articolo 11 definisce nuove procedure di erogazione dei
benefìci della legge n. 64 del 1986, ispirate a criteri di
rapidità nell'accreditamento dei contributi spettanti alle
imprese. La norma, in via generale, prevede che i contributi
da erogare in favore delle iniziative collocate nella
graduatoria formata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995,
avvenga per il tramite degli enti istruttori (istituti di
credito e società di leasing). Tale procedura presenta
il vantaggio che il Ministero provvede all'emanazione di
mandati in favore degli enti istruttori, superando la
necessità di numerosi pagamenti diretti in favore delle
singole imprese che sulla base della normativa vigente
comporterebbe l'emissione di migliaia di mandati.
L'articolo 12 stabilisce che le somme di cui all'articolo 3
della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 9
aprile 1990, n. 87, ed all'articolo 10, comma 7, del
decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, non
utilizzate o resesi disponibili a seguito di revoca sono
destinate alla capitalizzazione della società per azioni di
cui all'articolo 5 della legge n. 87 del 1990, nonché al
funzionamento del gruppo di esperti già previto dalla citata
legge n. 87 del 1990 nella composizione di cui al comma 2. Si
rende così operativa la legge stessa avviando una pronta
utilizzazione delle risorse anche provenienti dalle revoche di
finanziamenti in precedenza assentiti.
L'articolo 13 consente di accelerare l'erogazione delle
agevolazioni sulla base delle istruttorie già definite dalla
cessata AGENSUD e dal Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno o dagli organi competenti all'intervento ai
sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi
inoltre, con apposita convenzione, di esperienze tecniche
esterne per svolgere le attività istruttorie connesse alle
attribuzioni di competenza di cui alla legge 1^ marzo 1986, n.
64, nonché quelle residuali di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219. La disposizione di cui al comma 3 chiarisce in ordine
al soggetto subentrante nella titolarità di taluni contratti
concernenti l'elaborazione di dati, a suo tempo stipulati
dalla predetta gestione liquidatoria e stabilisce in ordine al
pagamento degli obblighi contrattuali. La natura meramente
interpretativa della norma fa sì che dalla stessa non derivino
nuovi o maggiori oneri.
L'articolo 14 tende a razionalizzare le attività e le
procedure di intervento trasferite dai soppressi organismi
dell'intervento straordinario al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, attribuendo al Commissario
ad acta anche i compiti relativi alle opere irrigue di
cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96. Si consente così una gestione organica e
unitaria in capo allo stesso organo di tutte le funzioni già
proprie degli organismi soppressi dell'intervento
straordinario passate al medesimo Ministero.
Le disposizioni di cui all'articolo 15 tendono ad
accelerare le procedure pendenti relativamente alle competenze
trasferite al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica dalla ex AGENSUD e dal FORMEZ in
materia di attività formative e di ricerca.
Con l'articolo 16 si dettano disposizioni per
razionalizzare ed accelerare gli interventi nelle aree
depresse di competenza del Ministro dei lavori pubblici nonché
per consentire la definizione transattiva di controversie.
Con l'articolo 17 si chiarisce, in via interpretativa, che
la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno,
disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, non esplica effetti con riferimento alla
materia tributaria. La norma è volta a superare i dubbi
interpretativi sorti al riguardo, nonché quelli di ordine
costituzionale sull'anticipazione al 15 aprile 1993 della
soppressione delle agevolazioni fiscali nell'ambito
Pag. 6
della suddetta cessazione degli interventi per il
Mezzogiorno. Questi ultimi dubbi erano stati manifestati dal
Consiglio di Stato nel parere reso dalla sezione III in data
23 novembre 1993, sulla base della considerazione che la
disposizione di delega contenuta nell'articolo 3 della legge
19 dicembre 1992, n. 488, non riguardava espressamente la
materia fiscale. Al comma 2 si provvede inoltre a fissare al
31 dicembre 1993 il termine di scadenza delle agevolazioni
fiscali per il Mezzogiorno. In tal modo viene ripristinato il
termine già previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 1^
marzo 1986, n. 64. Pertanto non si prevede alcuna proroga. La
disposizione recata dal comma 1, avendo, come si è detto,
natura interpretativa in ordine all'applicazione delle
agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno fino al 31 dicembre
1993, non comporta variazioni di gettito poiché le stesse
previsioni già scontavano la vigenza delle agevolazioni fino
alla citata scadenza del 31 dicembre 1993.
Con l'articolo 18 si consente al personale che presta già
servizio presso le amministrazioni subentrate agli organismi
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sulla base di
contratti di cui è titolare il Provveditorato generale dello
Stato, di fare domanda per essere inquadrato nella terza,
quarta e quinta qualifica funzionale previa valutazione del
servizio e colloquio. Gli oneri connessi al pagamento dei
contratti in corso con le cooperative di servizio interessate
(IN, TYPE e TERT) ammontano annualmente a circa 5 miliardi di
lire.
L'articolo 19 detta disposizioni per il personale già di
ruolo nelle amministrazioni subentrate ai soppressi organismi
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
L'articolo 20 prevede la possibilità di trasferire la
proprietà del lotto di terreno, già provvisoriamente
assegnato, alle imprese che sullo stesso abbiano realizzato
gli stabilimenti, effettuato gli investimenti già previsti
nelle convenzioni a suo tempo stipulate e conseguito
determinati livelli di occupazione. Per il completamento
funzionale delle opere infrastrutturali, da realizzare in
regime di concessione, viene destinata la somma di lire 210
miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui
alla legge n. 32 del 1992.
L'articolo 21 contiene una serie di disposizioni volte ad
accelerare il completamento e l'utilizzo degli alloggi e delle
opere di urbanizzazione e infrastrutturali realizzate a Napoli
e in alcuni comuni limitrofi ai sensi del titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché norme procedurali per la
possibile definizione della posizione del personale già
utilizzato nelle strutture competenti all'intervento. La norma
non comporta oneri aggiuntivi essendo la spesa già coperta da
precedenti stanziamenti.
Con l'articolo 22 si trasferiscono al comune di Napoli, per
l'acquisto di alloggi, le disponibilità finanziarie esistenti
presso la contabilità speciale di cui all'articolo 85 della
legge 14 maggio 1981, n. 219.
L'articolo 23 proroga al 31 dicembre 1996 le competenze già
attribuite al presidente della regione siciliana per
consentire il completamento degli interventi in materia di
opere pubbliche in Sicilia di cui alle leggi 28 marzo 1988, n.
99, e 3 luglio 1991, n. 195, autorizzando l'utilizzazione di
risorse finanziarie nel limite di lire 100 miliardi.
L'autorizzazione di spesa è contenuta nell'ambito di risorse
già attribuite a valere sui fondi della legge 1^ marzo 1986,
n. 64, per cui non comporta oneri aggiuntivi.
L'articolo 24 concede una ulteriore proroga al 30 novembre
1995 per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del
13 e 16 dicembre 1990, nelle province di Siracusa, Catania e
Ragusa, per la regolarizzazione di obblighi contributivi.
L'articolo 25 ha carattere interpretativo e chiarisce che
le clausole compromissorie già contenute nei disciplinari
delle concessioni relative agli interventi effettuati ai sensi
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, sono espressione del potere di deroga di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n.
187. La norma intende accelerare la completa definizione del
contenzioso in atto.
| |