Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29406
DDL2420-0002
Progetto di legge Camera n. 2420 - testo presentato - (DDL12-2420)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C2420. TESTIPDL
...C2420.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2420 ZZ12 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli  Deputati! -- La recente conversione nella
  legge 7 aprile 1995, n. 104, del decreto-legge 8 febbraio
  1995, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per accelerare la
  concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla
  soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
  Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale,
  nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree
  depresse del territorio nazionale", ha segnato una
  significativa svolta nel passaggio dall'intervento
  straordinario nel Mezzogiorno all'intervento ordinario nelle
  aree depresse dell'intero territorio nazionale.  Per la
  gradualità del processo di cambiamento e per la necessità di
  tener conto dell'impatto che la disciplina emanata in via
  d'urgenza e più volte reiterata ha avuto sulla realtà
  preesistente, già in sede di discussione parlamentare è emersa
  l'esigenza di un urgente intervento legislativo volto ad
  ulteriormente snellire, per quanto possibile, le procedure di
  concessione e di erogazione delle agevolazioni previste e ad
  individuare strumenti tecnici idonei a realizzare il
  definitivo completamento degli interventi in corso ed il
  rapido ed efficiente avvio dell'intervento ordinario, come
  disciplinato dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
  successive modificazioni, e dal decreto-legge n. 32 del 1995,
  convertito dalla citata legge 7 aprile 1995, n. 104.  Tali
  esigenze sono state esplicitate in appositi ordini del giorno
  approvati dalle Camere ed accolti dal Governo.
    Il Parlamento ha infatti evidenziato che all'intervento
  straordinario non può ritenersi subentrata una politica
  ordinaria idonea a promuovere la effettiva coesione economica
  e sociale del Paese, registrandosi, per converso, una sorta di
  blocco degli investimenti e delle agevolazioni alle imprese,
  la scarsa propensione e la difficoltà ad utilizzare pienamente
  i finanziamenti comunitari con conseguenti riflessi fortemente
  negativi sia sulle aree meridionali in ritardo di sviluppo,
  sia sulle aree svantaggiate e a forte declino industriale del
  centro-nord.
    Il Parlamento pertanto ha sollecitato il Governo ad
  adottare, anche mediante il ricorso alla decretazione
  d'urgenza, provvedimenti idonei, in particolare:
      1) a dare certezza al cofinanziamento dei programmi
  deliberati con il quadro comunitario di sostegno;
      2) a semplificare ed accelerare, anche sulla base di
  criteri di automaticità nel rispetto dell'Accordo concluso tra
  il Governo italiano e l'Unione europea di recente
  approvazione, le procedure per l'attuazione degli interventi
  di cui alle leggi n. 64 del 1986 e n. 488 del 1992, al decreto
  legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni, nonché
  alla legge n. 219 del 1981;
      3) a prendere misure intese a ridurre le disparità
  territoriali di accesso al credito, anche con la costituzione
  di fondi di garanzia;
      4) a riconsiderare la posizione del personale delle
  cooperative già utilizzato dagli organismi del soppresso
  intervento straordinario nel Mezzogiorno;
      5) a promuovere la chiusura del contenzioso in atto;
      6) a rendere possibile l'utilizzazione delle aree ancora
  disponibili o resesi disponibili per gli insediamenti
  industriali di cui alla legge n. 219 del 1981;
 
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      7) a trasferire, per il completamento e la loro pronta
  utilizzazione, le opere e gli alloggi realizzati ai sensi
  della citata legge n. 219 del 1981;
      8) a riesaminare i termini delle agevolazioni fiscali in
  relazione all'articolo 101 del testo unico delle leggi sul
  Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
      9) a dare una reale incisività alle funzioni proprie del
  Ministero del bilancio e della programmazione economica per il
  coordinamento, la programmazione e la vigilanza
  dell'attuazione dell'intervento nelle aree depresse.
    Con il presente decreto-legge si intende fornire una
  immediata risposta alle sollecitazioni del Parlamento
  contenute nei suddetti ordini del giorno.
    Il provvedimento si compone di due capi.
    Il capo I contiene disposizioni che disciplinano
  l'operatività di nuovi strumenti introdotti dall'articolo 9
  del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (agevolazioni
  in forma automatica, fondo di garanzia) e procedure snelle per
  raggiungere il risultato di un rapido completamento
  dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e di un
  immediato concreto avvio dell'intervento ordinario nelle aree
  depresse dell'intero territorio nazionale, mediante una più
  celere utilizzazione delle risorse finanziarie già stanziate,
  senza prevedere ulteriori oneri aggiuntivi.
    Il capo II contiene una disciplina volta alla definizione
  degli interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del
  1980 e 1981, con riferimento alle opere nelle aree industriali
  ed alle opere di urbanizzazione e infrastrutturali connesse,
  nonché al completamento delle opere realizzate a Napoli e nei
  comuni limitrofi ai sensi del titolo VIII della legge 14
  maggio 1981, n. 219, sempre nell'ambito delle risorse
  finanziarie a suo tempo stanziate.
    Con l'articolo 1 si introduce un procedimento automatico
  volto ad accelerare le procedure di liquidazione delle
  agevolazioni per gli interventi nelle aree depresse su domanda
  degli interessati.  Il meccanismo prevede la possibilità di una
  compensazione tra credito per le agevolazioni e debito
  tributario del soggetto interessato limitatamente alle imposte
  che si riscuotono a mezzo di conto fiscale.
    Con l'articolo 2 si prevedono regole per il funzionamento
  del fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del
  decretolegge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, secondo
  criteri stabiliti dal CIPE, su proposta del Ministro del
  tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della
  programmazione economica e dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.  Trattasi di un fondo di garanzia per la
  concessione di contributi in conto interessi per operazioni di
  consolidamento dei debiti a breve termine delle piccole e
  medie imprese verso le banche.
    Con il comma 1 delle disposizioni di cui all'articolo 3
  viene previsto che le attuali disponibilità e i rientri del
  fondo rotativo di cui alla legge n. 782 del 1980 affluiscono
  al fondo contributi di cui alla legge n. 295 del 1973 per
  intero.  Ciò comporta il raddoppio delle disponibilità per gli
  interventi di specie e consente di fronteggiare interamente le
  richieste già pervenute (lire 5.800 miliardi circa).
    Con il comma 2 il Mediocredito centrale viene autorizzato a
  rifinanziare anche in misura parziale le operazioni già
  presentate, fermo restando che l'agevolazione potrà essere
  concessa, nell'ambito delle risorse disponibili, sull'intero
  importo del finanziamento accordato dalle banche.
    La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio
  dello Stato, in quanto sono utilizzate disponibilità
  esistenti.
    L'articolo 4, al fine di accelerare l'attuazione degli
  interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi
  strutturali della Unione europea, individua l'amministrazione
  responsabile ad indire conferenze di servizi ai sensi
  dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Prevede
  altresì la revoca del finanziamento nazionale concesso, ove
  per comportamenti imputabili
 
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  al soggetto beneficiario sia perduto il cofinanziamento della
  Unione europea.
    L'articolo 5 istituisce la "cabina di regia nazionale"
  sulla base sia della delibera della Conferenza permanente per
  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994 che delle intese
  Governosindacati dell'11 novembre e del 1^ dicembre 1994, e
  conformemente all'impegno del Governo contenuto nel documento
  di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra
  di finanza pubblica per gli anni 1995/1997.  La "cabina di
  regia" viene a costituire un centro unitario di riferimento in
  ordine alle problematiche relative all'attuazione degli
  interventi cofinanziati dall'Unione europea, alla
  partecipazione ai programmi direttamente finanziati
  dall'Unione europea ed è intesa altresì a promuovere le
  iniziative atte ad assicurare il pieno e tempestivo utilizzo
  delle risorse comunitarie destinate all'Italia.
    L'articolo 6 prevede che il Governo riferisca annualmente
  al Parlamento in ordine ai criteri ed ai parametri
  statisticoeconomici adottati per l'individuazione delle aree
  beneficiarie di interventi agevolativi.  E' previsto inoltre
  che in occasione della presentazione della relazione
  previsionale e programmatica, il Governo riferisca al
  Parlamento sui risultati e sullo stato di attuazione
  dell'intervento ordinario nelle aree depresse.
    L'articolo 7 definisce i patti territoriali come una nuova
  modalità organizzativa degli interventi per lo sviluppo locale
  nelle aree depresse.  Il problema dello sviluppo locale trova
  specifico rilievo nell'ambito della decisione comunitaria
  relativa all'approvazione del quadro di sostegno in favore
  dell'Italia per il periodo 1994-1999, ove è espressamente
  sottolineata l'esigenza di un'apposita linea d'azione allo
  scopo.  Con la disposizione si intende creare una forte
  sinergia tra le iniziative dei diversi soggetti pubblici e
  privati interessati, per un'utilizzazione coordinata delle
  risorse finanziarie esistenti, laddove iniziative
  singolarmente considerate potrebbero determinare uno sviluppo
  distorto, squilibrato e non coordinato delle realtà
  socio-economiche locali, generando anche un numero inferiore
  di nuovi posti di lavoro.
    Con l'articolo 8 si finalizzano lire 250 miliardi alle
  agevolazioni per interventi nel settore del commercio
  nell'ambito delle somme già stanziate per l'attuazione
  dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui
  all'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
  affidando al CIPE la definizione delle procedure di
  concessione delle agevolazioni stesse.
    L'articolo 9, al comma 1, stabilisce la procedura per
  accedere alla quota nazionale per la realizzazione degli
  interventi nel settore idrico, necessaria a consentire il
  "tiraggio" delle risorse comunitarie destinate all'interno del
  quadro comunitario di sostegno, individuando la fonte
  finanziaria nei mutui autorizzati di cui al decreto-legge 22
  ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 dicembre 1992, n. 488.  I commi successivi consentono
  al Ministro dei lavori pubblici di utilizzare la società
  costituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3
  aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, che viene a
  configurarsi come "stazione appaltante" per le attività
  previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in surroga dei
  soggetti inadempienti e affidano alla predetta società la
  ricognizione dello stato generale delle strutture idriche e di
  depurazione del Mezzogiorno.  E' previsto altresì il raccordo,
  limitatamente alle attività di competenza del Ministero dei
  lavori pubblici, della nuova normativa con quella pregressa.
  Infine viene stabilita la procedura con la quale si intende
  dare soluzione all'annoso problema del recupero dei crediti
  per le somministrazioni idriche o gestione di depuratori, a
  suo tempo effettuate dai soppressi organismi gestori
  dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno in favore dei
  comuni, tenendo in considerazione le difficoltà economiche,
  ovvero lo stato di dissesto finanziario in cui versano molti
  comuni debitori.
    L'articolo 10 attribuisce ai consorzi industriali la
  possibilità di redigere piani degli agglomerati industriali
  attrezzati e tende ad evitare che la cessazione
  dell'intervento straordinario implichi la paralisi di enti
  che, pur sorti nell'ambito di tale intervento, continuano ad
  assolvere un
 
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  ruolo essenziale per lo sviluppo economico nel momento di
  passaggio tra intervento straordinario e intervento ordinario.
  Si tratta di una norma transitoria, in attesa che apposite
  norme regionali regolino la materia.
    L'articolo 11 definisce nuove procedure di erogazione dei
  benefìci della legge n. 64 del 1986, ispirate a criteri di
  rapidità nell'accreditamento dei contributi spettanti alle
  imprese.  La norma, in via generale, prevede che i contributi
  da erogare in favore delle iniziative collocate nella
  graduatoria formata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
  n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995,
  avvenga per il tramite degli enti istruttori (istituti di
  credito e società di  leasing).  Tale procedura presenta
  il vantaggio che il Ministero provvede all'emanazione di
  mandati in favore degli enti istruttori, superando la
  necessità di numerosi pagamenti diretti in favore delle
  singole imprese che sulla base della normativa vigente
  comporterebbe l'emissione di migliaia di mandati.
    L'articolo 12 stabilisce che le somme di cui all'articolo 3
  della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della legge 9
  aprile 1990, n. 87, ed all'articolo 10, comma 7, del
  decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, non
  utilizzate o resesi disponibili a seguito di revoca sono
  destinate alla capitalizzazione della società per azioni di
  cui all'articolo 5 della legge n. 87 del 1990, nonché al
  funzionamento del gruppo di esperti già previto dalla citata
  legge n. 87 del 1990 nella composizione di cui al comma 2.  Si
  rende così operativa la legge stessa avviando una pronta
  utilizzazione delle risorse anche provenienti dalle revoche di
  finanziamenti in precedenza assentiti.
    L'articolo 13 consente di accelerare l'erogazione delle
  agevolazioni sulla base delle istruttorie già definite dalla
  cessata AGENSUD e dal Ministro per gli interventi straordinari
  nel Mezzogiorno o dagli organi competenti all'intervento ai
  sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.  Il Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi
  inoltre, con apposita convenzione, di esperienze tecniche
  esterne per svolgere le attività istruttorie connesse alle
  attribuzioni di competenza di cui alla legge 1^ marzo 1986, n.
  64, nonché quelle residuali di cui alla legge 14 maggio 1981,
  n. 219.  La disposizione di cui al comma 3 chiarisce in ordine
  al soggetto subentrante nella titolarità di taluni contratti
  concernenti l'elaborazione di dati, a suo tempo stipulati
  dalla predetta gestione liquidatoria e stabilisce in ordine al
  pagamento degli obblighi contrattuali.  La natura meramente
  interpretativa della norma fa sì che dalla stessa non derivino
  nuovi o maggiori oneri.
    L'articolo 14 tende a razionalizzare le attività e le
  procedure di intervento trasferite dai soppressi organismi
  dell'intervento straordinario al Ministero delle risorse
  agricole, alimentari e forestali, attribuendo al Commissario
  ad acta  anche i compiti relativi alle opere irrigue di
  cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3
  aprile 1993, n. 96.  Si consente così una gestione organica e
  unitaria in capo allo stesso organo di tutte le funzioni già
  proprie degli organismi soppressi dell'intervento
  straordinario passate al medesimo Ministero.
    Le disposizioni di cui all'articolo 15 tendono ad
  accelerare le procedure pendenti relativamente alle competenze
  trasferite al Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica dalla ex AGENSUD e dal FORMEZ in
  materia di attività formative e di ricerca.
    Con l'articolo 16 si dettano disposizioni per
  razionalizzare ed accelerare gli interventi nelle aree
  depresse di competenza del Ministro dei lavori pubblici nonché
  per consentire la definizione transattiva di controversie.
    Con l'articolo 17 si chiarisce, in via interpretativa, che
  la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno,
  disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3
  aprile 1993, n. 96, non esplica effetti con riferimento alla
  materia tributaria.  La norma è volta a superare i dubbi
  interpretativi sorti al riguardo, nonché quelli di ordine
  costituzionale sull'anticipazione al 15 aprile 1993 della
  soppressione delle agevolazioni fiscali nell'ambito
 
                               Pag. 6
 
  della suddetta cessazione degli interventi per il
  Mezzogiorno.  Questi ultimi dubbi erano stati manifestati dal
  Consiglio di Stato nel parere reso dalla sezione III in data
  23 novembre 1993, sulla base della considerazione che la
  disposizione di delega contenuta nell'articolo 3 della legge
  19 dicembre 1992, n. 488, non riguardava espressamente la
  materia fiscale.  Al comma 2 si provvede inoltre a fissare al
  31 dicembre 1993 il termine di scadenza delle agevolazioni
  fiscali per il Mezzogiorno.  In tal modo viene ripristinato il
  termine già previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 1^
  marzo 1986, n. 64.  Pertanto non si prevede alcuna proroga.  La
  disposizione recata dal comma 1, avendo, come si è detto,
  natura interpretativa in ordine all'applicazione delle
  agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno fino al 31 dicembre
  1993, non comporta variazioni di gettito poiché le stesse
  previsioni già scontavano la vigenza delle agevolazioni fino
  alla citata scadenza del 31 dicembre 1993.
    Con l'articolo 18 si consente al personale che presta già
  servizio presso le amministrazioni subentrate agli organismi
  dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sulla base di
  contratti di cui è titolare il Provveditorato generale dello
  Stato, di fare domanda per essere inquadrato nella terza,
  quarta e quinta qualifica funzionale previa valutazione del
  servizio e colloquio.  Gli oneri connessi al pagamento dei
  contratti in corso con le cooperative di servizio interessate
  (IN, TYPE e TERT) ammontano annualmente a circa 5 miliardi di
  lire.
    L'articolo 19 detta disposizioni per il personale già di
  ruolo nelle amministrazioni subentrate ai soppressi organismi
  dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
    L'articolo 20 prevede la possibilità di trasferire la
  proprietà del lotto di terreno, già provvisoriamente
  assegnato, alle imprese che sullo stesso abbiano realizzato
  gli stabilimenti, effettuato gli investimenti già previsti
  nelle convenzioni a suo tempo stipulate e conseguito
  determinati livelli di occupazione.  Per il completamento
  funzionale delle opere infrastrutturali, da realizzare in
  regime di concessione, viene destinata la somma di lire 210
  miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui
  alla legge n. 32 del 1992.
    L'articolo 21 contiene una serie di disposizioni volte ad
  accelerare il completamento e l'utilizzo degli alloggi e delle
  opere di urbanizzazione e infrastrutturali realizzate a Napoli
  e in alcuni comuni limitrofi ai sensi del titolo VIII della
  legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché norme procedurali per la
  possibile definizione della posizione del personale già
  utilizzato nelle strutture competenti all'intervento.  La norma
  non comporta oneri aggiuntivi essendo la spesa già coperta da
  precedenti stanziamenti.
    Con l'articolo 22 si trasferiscono al comune di Napoli, per
  l'acquisto di alloggi, le disponibilità finanziarie esistenti
  presso la contabilità speciale di cui all'articolo 85 della
  legge 14 maggio 1981, n. 219.
    L'articolo 23 proroga al 31 dicembre 1996 le competenze già
  attribuite al presidente della regione siciliana per
  consentire il completamento degli interventi in materia di
  opere pubbliche in Sicilia di cui alle leggi 28 marzo 1988, n.
  99, e 3 luglio 1991, n. 195, autorizzando l'utilizzazione di
  risorse finanziarie nel limite di lire 100 miliardi.
  L'autorizzazione di spesa è contenuta nell'ambito di risorse
  già attribuite a valere sui fondi della legge 1^ marzo 1986,
  n. 64, per cui non comporta oneri aggiuntivi.
    L'articolo 24 concede una ulteriore proroga al 30 novembre
  1995 per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del
  13 e 16 dicembre 1990, nelle province di Siracusa, Catania e
  Ragusa, per la regolarizzazione di obblighi contributivi.
    L'articolo 25 ha carattere interpretativo e chiarisce che
  le clausole compromissorie già contenute nei disciplinari
  delle concessioni relative agli interventi effettuati ai sensi
  della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
  modificazioni, sono espressione del potere di deroga di cui
  all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n.
  187.  La norma intende accelerare la completa definizione del
  contenzioso in atto.
 
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