| Premesso che, in via generale, il provvedimento si limita
a dettare una più efficace disciplina per il completamento di
interventi avviati sulla base della legislazione vigente,
avendo soprattutto presenti le esigenze derivanti per effetto
della soppressione dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno, si evidenzia che l'unica ragione di spesa da
intendersi in senso sostanzialmente innovativo scaturisce
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 7,
pari a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
In proposito, si fa presente che tale autorizzazione di spesa
si configura quale tetto massimo per il concorso finanziario
che lo Stato potrà assicurare al comune di Napoli nel caso in
cui tale comune, sulla base di autonome valutazioni e
determinazioni, intenda avvalersi della facoltà di assumere il
personale convenzionato operante presso il commissario
straordinario per le opere di cui al titolo VIII della legge
n. 219 del 1981.
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