| 1. Trascorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge non è consentito fruire dei finanziamenti
di cui all'articolo 6, comma 3.
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2. In caso di inadempienza da parte di soggetti privati o
pubblici rispetto agli obblighi previsti dalla presente legge
in materia di bonifiche, ai responsabili si applica il comma 1
dell'articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
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