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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29411
DDL2420-0007
Progetto di legge Camera n. 2420 - testo presentato - (DDL12-2420)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C2420. TESTIPDL
...C2420.
...Decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995. Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2420 ZZ12 ZZDL ZZPR
             (Agevolazioni in forma automatica).
      1.  Le somme individuate dal Comitato interministeriale
  per la programmazione economica (CIPE) per consentire
  l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica
  nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi
  dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995,
  n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
  1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui
 
                              Pag. 10
 
  all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista
  dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995,
  n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per
  essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello
  Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.
      2.  Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge
  23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto
  dei princìpi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea
  per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle
  risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo
  dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili
  alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le
  procedure di attuazione, approvando altresì un apposito
  modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare
  l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio.  Il
  documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello,
  sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si
  avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991,
  n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione
  finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una
  verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di
  imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi
  incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta,
  costituendo conseguentemente titolo di corrispondente
  regolazione contabile per i concessionari della riscossione,
  ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo.  Con
  decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
  1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla
  regolazione contabile per i concessionari della
  riscossione.
      3.  Il documento di cui al comma 2 è presentato al
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai
  fini della prenotazione delle risorse.  L'importo
  dell'agevolazione in forma automatica è pari al 50 per cento
  dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla
  Unione europea.  L'accesso alle agevolazioni in forma
  automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere,
  a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre
  agevolazioni.  La limitazione del 50 per cento non vale per le
  agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da
  disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente
  l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima
  consentita dall'Unione europea.
      4.  Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro
  diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista
  dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed
  interamente pagato l'importo delle relative spese.
      5.  Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al
  soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica,
  che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una
  sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro
  volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
 
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      6.  Nel periodo intercorrente tra la presentazione del
  documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad
  acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto
  legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
  modificazioni.
 
DATA=950424 FASCID=DDL12-2420 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2420 TOTPAG=0028 TOTDOC=0033 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=027 PAGFIN=0011 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=242000 00 FASCIDC=12DDL2420 SORTNAV=0242000 000 00000 ZZDDLC2420 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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