| (Agevolazioni in forma automatica).
1. Le somme individuate dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) per consentire
l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica
nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui
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all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista
dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per
essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello
Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto
dei princìpi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea
per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo
dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili
alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le
procedure di attuazione, approvando altresì un apposito
modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare
l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il
documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello,
sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si
avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione
finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una
verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di
imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi
incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta,
costituendo conseguentemente titolo di corrispondente
regolazione contabile per i concessionari della riscossione,
ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla
regolazione contabile per i concessionari della
riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai
fini della prenotazione delle risorse. L'importo
dell'agevolazione in forma automatica è pari al 50 per cento
dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla
Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma
automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere,
a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre
agevolazioni. La limitazione del 50 per cento non vale per le
agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da
disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente
l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima
consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro
diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista
dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed
interamente pagato l'importo delle relative spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al
soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica,
che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una
sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro
volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
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6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del
documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad
acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
modificazioni.
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