| (Fondo di garanzia).
1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3,
del decretolegge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo
di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie
imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio
nazionale, anche attraverso il raggiungimento di più elevati
livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede
contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento
dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30
settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni,
nonché su prestiti partecipativi e acquisizioni di
partecipazioni.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione
economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
stabilisce criteri, modalità e procedure di funzionamento del
fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.
3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del
fondo è affidata a una banca, o a una società a prevalente
partecipazione bancaria, prescelta dal Ministro del tesoro. La
selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo
terrà conto della sua operatività, o di quella delle banche
partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito
alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1
del territorio nazionale, nonché dell'attitudine a operare nel
settore della garanzia sui crediti.
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