| (Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi
a favore di piccole e medie imprese).
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto
1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1994, n. 598, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge
28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo
quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la
concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
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2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre
che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui
alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre
operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la
corresponsione di contributi agli interessi a fronte di
finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese,
con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori
dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:
a) operazioni di consolidamento a medio termine
di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in
essere alla data di presentazione della domanda di
finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo
bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie,
di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo
non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per l'innovazione tecnologica,
secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, e per la tutela ambientale.".
2. Il Mediocredito centrale è autorizzato a rifinanziare
anche parzialmente, secondo modalità da esso stabilite, le
operazioni già presentate dalle banche ai sensi dell'articolo
11, comma 2, del decretolegge 29 agosto 1994, n. 516,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n.
598, e per le quali non sia ancora intervenuta la delibera di
rifinanziamento; per le medesime operazioni il Mediocredito
centrale potrà corrispondere il contributo in conto interessi
di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto
1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato dalle
banche.
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