Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29413
DDL2420-0009
Progetto di legge Camera n. 2420 - testo presentato - (DDL12-2420)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C2420. TESTIPDL
...C2420.
...Decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995. Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2420 ZZ12 ZZDL ZZPR
        (Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi
            a favore di piccole e medie imprese).
      1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
  i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto
  1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
  ottobre 1994, n. 598, sono sostituiti dai seguenti:
      "1.  Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge
  28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo
  quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20
  maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la
  concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui
  all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
 
                              Pag. 12
 
      2.  Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della
  legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre
  che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui
  alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre
  operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la
  corresponsione di contributi agli interessi a fronte di
  finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese,
  con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori
  dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
  Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina
  comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:
          a)  operazioni di consolidamento a medio termine
  di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in
  essere alla data di presentazione della domanda di
  finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo
  bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie,
  di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo
  non superiore a tre miliardi di lire;
          b)  investimenti per l'innovazione tecnologica,
  secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre
  1991, n. 317, e per la tutela ambientale.".
      2.  Il Mediocredito centrale è autorizzato a rifinanziare
  anche parzialmente, secondo modalità da esso stabilite, le
  operazioni già presentate dalle banche ai sensi dell'articolo
  11, comma 2, del decretolegge 29 agosto 1994, n. 516,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n.
  598, e per le quali non sia ancora intervenuta la delibera di
  rifinanziamento; per le medesime operazioni il Mediocredito
  centrale potrà corrispondere il contributo in conto interessi
  di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto
  1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
  ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato dalle
  banche.
 
DATA=950424 FASCID=DDL12-2420 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2420 TOTPAG=0028 TOTDOC=0033 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0011 RIGINIZ=036 PAGFIN=0012 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=242000 00 FASCIDC=12DDL2420 SORTNAV=0242000 000 00000 ZZDDLC2420 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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