| (Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della
Unione europea).
1. Per accelerare l'attuazione degli interventi
ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali
dell'Unione europea, l'amministrazione pubblica competente ad
emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti
indice una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri,
autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari
per l'attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni. La medesima
amministrazione pubblica riferisce al Ministero del bilancio e
della programmazione economica sui provvedimenti assunti in
conseguenza dell'esito della conferenza di servizi.
2. Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei
soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i
tempi stabiliti dalla Unione europea così che l'investimento
non possa più beneficiare della quota di finanziamento sui
fondi strutturali dell'Unione europea
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stessa, l'amministrazione pubblica competente provvede alla
revoca del finanziamento nazionale dandone comunicazione al
CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad
interventi di pronta realizzabilità e cofinanziabili dalla
Unione europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare con propri decreti, ove necessario,
le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1,
comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, e finalizzate alla realizzazione di progetti
strategici di rilevanza nazionale possono essere destinate
nella misura stabilita dal CIPE anche per consentire la
copertura della quota di finanziamento nazionale per la
realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro
comunitario di sostegno approvato con decisione n. C(94)1835
del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del
26 settembre 1994, N.L. 250/21. Le somme, come determinate dal
CIPE, affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
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