| (Relazione al Parlamento).
1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sui
criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali,
in conformità delle
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decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le
aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce
altresì al Parlamento, in occasione della presentazione della
Relazione previsionale e programmatica, sull'andamento e sui
risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui
al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e
successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli
obiettivi 1, 2 e 5 b e in quelli ammessi alla deroga
dell'articolo 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle
relative spese effettuate.
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