| (Patti territoriali).
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:
"e- bis) per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti
pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una
realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura
finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree
depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi
e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di
sostegno approvato con decisione C(94) 1835 del 29 luglio 1994
della Commissione della Unione europea.".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è aggiunto,
in fine, il seguente comma: "3- bis. Il CIPE definisce i
contenuti generali dei patti territoriali e le modalità
organizzative ed attuative e approva i singoli patti
territoriali da stipulare.".
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