| (Interventi nel settore idrico).
1. La quota di finanziamento nazionale per la
realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel
quadro comunitario di sostegno
Pag. 15
approvato con decisione n. C(94)1835 del 29 luglio 1994
della Commissione delle Comunità europee fa carico alle
risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo
1, comma 8, del decretolegge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488. La predetta quota è determinata dal CIPE, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici. Le relative risorse
affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvede ai pagamenti sulla
base di richieste trasmesse dal Ministero dei lavori
pubblici.
2. Per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione
degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e
del servizio integrato di acquedotti e fognature in linea con
i princìpi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per
conseguire l'obiettivo di una piena utilizzazione delle
risorse comunitarie e favorire il più ampio ricorso al mercato
dei capitali, alla società per azioni di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono affidati i seguenti
compiti, da espletare nel rispetto della normativa comunitaria
in materia di appalti:
a) accertamento dello stato delle opere e degli
impianti di acquedotto e fognatura finanziati nell'ambito
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dello
stato delle reti di distribuzione, delle reti e collettori
fognari e degli impianti di depurazione;
b) individuazione, progettazione preliminare e
programmazione anche finanziaria di opere necessarie al
completamento, integrazione ed attivazione degli schemi idrici
e fognari di cui alla lettera a), al fine di promuovere
la razionalizzazione e la massima efficienza;
c) progettazione definitiva ed esecuzione in
concessione di interventi necessari per il completamento,
integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla
lettera a);
d) gestione in concessione delle opere di cui
alla lettera a);
e) assistenza per la promozione, istruttoria e
monitoraggio degli interventi ammissibili al cofinanziamento
comunitario, da disciplinare mediante apposite convenzioni.
3. Le attività di cui al comma 2, lettera a), sono
svolte sulla base di un programma approvato dal Ministro dei
lavori pubblici con proprio decreto. Al relativo finanziamento
la società provvede nell'ambito delle risorse attribuite a
carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni
ed integrazioni.
4. Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
il Ministro dei lavori pubblici, attraverso una apposita
conferenza di servizi con le regioni e gli enti locali
interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, individua, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, le opere e gli impianti per i
quali viene reso operativo l'intervento della società di cui
al comma 2 ai sensi di quanto previsto alle lettere b),
c) e d) del medesimo comma.
Pag. 16
5. Per la definizione delle controversie relative ai
debiti dei comuni, consorzi ed enti, per somministrazioni
idriche o gestione di depuratori effettuati dai soppressi
organismi gestori dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni, è ammessa la
riduzione del debito al 40 per cento, restando esclusa ogni
maggiorazione per interessi, subordinatamente al
soddisfacimento del residuo debito. Per accedere al beneficio
i soggetti interessati possono inoltrare apposita istanza
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto al Ministero dei lavori pubblici che provvede
all'accertamento del nuovo ammontare di debito. Il mancato
pagamento del debito, come sopra rideterminato entro il
termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza
dal beneficio. Le somme derivanti dai pagamenti di cui al
presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni.
| |