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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29419
DDL2420-0015
Progetto di legge Camera n. 2420 - testo presentato - (DDL12-2420)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C2420. TESTIPDL
...C2420.
...Decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995. Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2420 ZZ12 ZZDL ZZPR
               (Interventi nel settore idrico).
      1.  La quota di finanziamento nazionale per la
  realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel
  quadro comunitario di sostegno
 
                              Pag. 15
 
  approvato con decisione n. C(94)1835 del 29 luglio 1994
  della Commissione delle Comunità europee fa carico alle
  risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo
  1, comma 8, del decretolegge 22 ottobre 1992, n. 415,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
  n. 488.  La predetta quota è determinata dal CIPE, su proposta
  del Ministro dei lavori pubblici.  Le relative risorse
  affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
  legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvede ai pagamenti sulla
  base di richieste trasmesse dal Ministero dei lavori
  pubblici.
      2.  Per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione
  degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e
  del servizio integrato di acquedotti e fognature in linea con
  i princìpi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per
  conseguire l'obiettivo di una piena utilizzazione delle
  risorse comunitarie e favorire il più ampio ricorso al mercato
  dei capitali, alla società per azioni di cui all'articolo 10
  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
  modificazioni ed integrazioni, sono affidati i seguenti
  compiti, da espletare nel rispetto della normativa comunitaria
  in materia di appalti:
          a)  accertamento dello stato delle opere e degli
  impianti di acquedotto e fognatura finanziati nell'ambito
  dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dello
  stato delle reti di distribuzione, delle reti e collettori
  fognari e degli impianti di depurazione;
          b)  individuazione, progettazione preliminare e
  programmazione anche finanziaria di opere necessarie al
  completamento, integrazione ed attivazione degli schemi idrici
  e fognari di cui alla lettera  a),  al fine di promuovere
  la razionalizzazione e la massima efficienza;
          c)  progettazione definitiva ed esecuzione in
  concessione di interventi necessari per il completamento,
  integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla
  lettera  a);
          d)  gestione in concessione delle opere di cui
  alla lettera  a);
          e)  assistenza per la promozione, istruttoria e
  monitoraggio degli interventi ammissibili al cofinanziamento
  comunitario, da disciplinare mediante apposite convenzioni.
      3.  Le attività di cui al comma 2, lettera  a),  sono
  svolte sulla base di un programma approvato dal Ministro dei
  lavori pubblici con proprio decreto.  Al relativo finanziamento
  la società provvede nell'ambito delle risorse attribuite a
  carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni
  ed integrazioni.
      4.  Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni
  di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
  il Ministro dei lavori pubblici, attraverso una apposita
  conferenza di servizi con le regioni e gli enti locali
  interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14
  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
  ed integrazioni, individua, con proprio decreto, di concerto
  con il Ministro dell'ambiente, le opere e gli impianti per i
  quali viene reso operativo l'intervento della società di cui
  al comma 2 ai sensi di quanto previsto alle lettere  b),
  c)  e  d)  del medesimo comma.
 
                              Pag. 16
 
      5.  Per la definizione delle controversie relative ai
  debiti dei comuni, consorzi ed enti, per somministrazioni
  idriche o gestione di depuratori effettuati dai soppressi
  organismi gestori dell'intervento straordinario nel
  Mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni, è ammessa la
  riduzione del debito al 40 per cento, restando esclusa ogni
  maggiorazione per interessi, subordinatamente al
  soddisfacimento del residuo debito.  Per accedere al beneficio
  i soggetti interessati possono inoltrare apposita istanza
  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto al Ministero dei lavori pubblici che provvede
  all'accertamento del nuovo ammontare di debito.  Il mancato
  pagamento del debito, come sopra rideterminato entro il
  termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza
  dal beneficio.  Le somme derivanti dai pagamenti di cui al
  presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello
  Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del
  tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
  modificazioni.
 
DATA=950424 FASCID=DDL12-2420 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2420 TOTPAG=0028 TOTDOC=0033 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=049 PAGFIN=0016 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=242000 00 FASCIDC=12DDL2420 SORTNAV=0242000 000 00000 ZZDDLC2420 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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