| 1. I proprietari di edifici e strutture concesse in
locazione a terzi devono curare la bonifica dall'amianto dei
siti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Delle avvenute bonifiche è trasmessa
comunicazione secondo quanto previsto dal comma 5
dell'articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2. I locatari possono dedurre dalle spese di locazione
eventuali spese adeguatamente certificate compiute per le
bonifiche di cui alla presente legge.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in
caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui al comma
1 dell'articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
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