| (Consorzi per le aree di sviluppo industriale).
1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale,
disciplinati dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n.
317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli
agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste
dall'articolo 2, commi 11, 11- bis e 11- ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per
l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie
continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le
apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura
di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218.
2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di
sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di
manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono
determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale
medesimi.
3. All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Spetta alle
regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari
dei consorzi". E' abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
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