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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29421
DDL2420-0017
Progetto di legge Camera n. 2420 - testo presentato - (DDL12-2420)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C2420. TESTIPDL
...C2420.
...Decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995. Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Articolo 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2420 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Accelerazione delle agevolazioni alle attività
                       produttive). 
      1.  Per le iniziative inserite nell'elenco di cui
  all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
  32, convertito dalla legge 7
 
                              Pag. 17
 
  aprile 1995, n. 104, il cui stato di avanzamento della spesa
  sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo,
  il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di
  concessione, dispone che il versamento di una quota del
  contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni
  venga erogato secondo le modalità che seguono:
          a)  per le iniziative che beneficiano del
  contributo in conto capitale e che risultino collocate in
  detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per
  cento la quota è pari al 90 per cento del contributo
  concesso;
          b)  per le iniziative che beneficiano del
  contributo in conto capitale e che risultino collocate
  nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per
  cento la quota è pari al 70 per cento dello stato di
  avanzamento medesimo;
          c)  per le iniziative che beneficiano del
  contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di
  contributi all'acquisto di servizi reali la quota è pari al
  100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.
      2.  Il versamento di cui al comma 1 è effettuato, nei
  limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa
  applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore
  degli istituti creditizi e delle società di leasing
  convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta
  alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le
  disposizioni previste per le operazioni di locazione
  finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie.
  Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della
  legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e
  integrazioni, l'accreditamento è disposto dagli enti
  istruttori, previa acquisizione della certificazione relativa
  alla vigenza dell'impresa e all'inesistenza di procedure
  concorsuali, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto di
  notorietà, resa dal legale rappresentante della impresa
  beneficiaria, attestante la sussistenza dei requisiti per
  l'erogazione delle quote di contributo di cui al comma 1,
  nonché di eventuali cessioni di credito o di procure
  all'incasso, notificate al Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, nelle forme di legge, relative
  ai contributi concessi.  Qualora siano state rilasciate le
  predette cessioni o procure, le imprese interessate
  provvederanno a fornire tempestivamente agli istituti di
  credito competenti per l'accreditamento del contributo gli
  atti relativi alle cessioni o alle procure medesime; in tal
  caso gli istituti provvederanno ad accreditare i contributi in
  favore dei soggetti nei confronti dei quali operano dette
  cessioni e procure.  La documentazione di cui al presente comma
  deve essere presentata dalle imprese beneficiarie agli enti
  istruttori entro il termine di centoventi giorni dalla
  richiesta degli enti medesimi.
      3.  Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni
  effettuate con le modalità di cui al presente articolo devono
  presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio
  di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in
  favore delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la
  documentazione prevista dalla normativa vigente per
  l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere
  a),   b)  e  c)  del comma 1.  Decorso inutilmente
  tale termine, su comunicazione dell'ente
 
                              Pag. 18
 
  istruttore, il Ministero dell'industria, del commercio
  e dell'artigianato procede al recupero del contributo erogato,
  maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalità di
  cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro per gli
  interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n.
  233.
      4.  Gli istituti di credito e le società di leasing
  inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle
  somme agli stessi versate.  Qualora, sulla base della
  documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione
  della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause
  ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese
  beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto
  dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria
  di impianti e macchinari, provvedono al versamento
  dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al
  tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento
  delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio
  dello Stato.  L'importo stesso è riassegnato, con decreto del
  Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di
  previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla
  sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del
  decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
  aprile 1995, n. 104.
 
DATA=950424 FASCID=DDL12-2420 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2420 TOTPAG=0028 TOTDOC=0033 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0016 RIGINIZ=051 PAGFIN=0018 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=242000 00 FASCIDC=12DDL2420 SORTNAV=0242000 000 00000 ZZDDLC2420 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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