| (Accelerazione delle agevolazioni alle attività
produttive).
1. Per le iniziative inserite nell'elenco di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7
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aprile 1995, n. 104, il cui stato di avanzamento della spesa
sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di
concessione, dispone che il versamento di una quota del
contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni
venga erogato secondo le modalità che seguono:
a) per le iniziative che beneficiano del
contributo in conto capitale e che risultino collocate in
detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per
cento la quota è pari al 90 per cento del contributo
concesso;
b) per le iniziative che beneficiano del
contributo in conto capitale e che risultino collocate
nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per
cento la quota è pari al 70 per cento dello stato di
avanzamento medesimo;
c) per le iniziative che beneficiano del
contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di
contributi all'acquisto di servizi reali la quota è pari al
100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.
2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato, nei
limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa
applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore
degli istituti creditizi e delle società di leasing
convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta
alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le
disposizioni previste per le operazioni di locazione
finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie.
Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e
integrazioni, l'accreditamento è disposto dagli enti
istruttori, previa acquisizione della certificazione relativa
alla vigenza dell'impresa e all'inesistenza di procedure
concorsuali, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa dal legale rappresentante della impresa
beneficiaria, attestante la sussistenza dei requisiti per
l'erogazione delle quote di contributo di cui al comma 1,
nonché di eventuali cessioni di credito o di procure
all'incasso, notificate al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nelle forme di legge, relative
ai contributi concessi. Qualora siano state rilasciate le
predette cessioni o procure, le imprese interessate
provvederanno a fornire tempestivamente agli istituti di
credito competenti per l'accreditamento del contributo gli
atti relativi alle cessioni o alle procure medesime; in tal
caso gli istituti provvederanno ad accreditare i contributi in
favore dei soggetti nei confronti dei quali operano dette
cessioni e procure. La documentazione di cui al presente comma
deve essere presentata dalle imprese beneficiarie agli enti
istruttori entro il termine di centoventi giorni dalla
richiesta degli enti medesimi.
3. Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni
effettuate con le modalità di cui al presente articolo devono
presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio
di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in
favore delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la
documentazione prevista dalla normativa vigente per
l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 1. Decorso inutilmente
tale termine, su comunicazione dell'ente
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istruttore, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato procede al recupero del contributo erogato,
maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalità di
cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n.
233.
4. Gli istituti di credito e le società di leasing
inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle
somme agli stessi versate. Qualora, sulla base della
documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione
della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause
ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese
beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto
dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria
di impianti e macchinari, provvedono al versamento
dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al
tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento
delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio
dello Stato. L'importo stesso è riassegnato, con decreto del
Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla
sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104.
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