| (Interventi nel settore della zootecnia).
1. Le somme di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto
1991, n. 252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n. 87, ed
all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994,
n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n. 22, comunque non utilizzate o che si rendano
disponibili a seguito di revoca, sono destinate alla
capitalizzazione della società per azioni costituita ai sensi
dell'articolo 5 della citata legge 9 aprile 1990, n. 87,
nonché al funzionamento del gruppo di esperti di cui al comma
2 nella misura massima dell'uno per cento. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.
2. La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti
approvati ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 87, e
successive modificazioni, e la valutazione delle varianti ai
progetti medesimi, apportate o da apportare nel rispetto degli
obiettivi fissati dai programmi originari, per esigenze
tecniche, finanziarie e di mercato, anche con riferimento ai
soggetti partecipanti al raggruppamento di filiera, è
effettuata dal gruppo di esperti già istituito dalla citata
legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni. Il
gruppo, nominato con decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali ai sensi della citata legge
n. 87 del 1990, è composto da un dirigente del Ministero
stesso, da un rappresentante delle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n.
418, dal presidente della società per azioni di cui
all'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché da tre
Pag. 19
esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali.
Le varianti non possono comunque comportare oneri aggiuntivi a
carico della pubblica amministrazione.
| |