| (Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 19,
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96).
1. Per le opere di cui all'articolo 10, comma 6, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, trasferite alla
competenza del Ministero
Pag. 20
delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede,
sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5,
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e le procedure ivi
previste. Il commissario ad acta riferisce
trimestralmente al CIPE sul suo operato.
| |