| (Disposizioni in materia di accelerazione
delle attività formative e di ricerca).
1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei
rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti
realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo 18, comma 3,
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da
svolgere, purché rientrino nel quadro della delibera CIPE del
29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19
della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987, e
della delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale n.
255 del 29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse
assegnate, si provvede, sino ad esaurimento delle relative
attività formative e di ricerca, tramite commissario ad
acta nominato dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, che opera utilizzando le strutture
del Ministero.
2. Il commissario ad acta può effettuare
anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma
1, a fronte di fidejussioni per corrispondente importo, ove su
dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo
espletamento delle prestazioni formative o di servizio che
giustifichino la richiesta finanziaria.
3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi
della legge 1^ marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio
generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6,
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104.
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