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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29425
DDL2420-0021
Progetto di legge Camera n. 2420 - testo presentato - (DDL12-2420)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C2420. TESTIPDL
...C2420.
...Decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995. Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Articolo 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2420 ZZ12 ZZDL ZZPR
          (Disposizioni in materia di accelerazione
           delle attività formative e di ricerca).
      1.  Per la definizione, anche in via transattiva, dei
  rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti
  realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
  dall'articolo 6, comma 1, lettera  e),  del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo 18, comma 3,
  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
  legge 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da
  svolgere, purché rientrino nel quadro della delibera CIPE del
  29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19
  della  Gazzetta Ufficiale  n. 43 del 21 febbraio 1987, e
  della delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel
  supplemento ordinario n. 94 della  Gazzetta Ufficiale  n.
  255 del 29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse
  assegnate, si provvede, sino ad esaurimento delle relative
  attività formative e di ricerca, tramite commissario  ad
  acta  nominato dal Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, che opera utilizzando le strutture
  del Ministero.
      2.  Il commissario  ad acta  può effettuare
  anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma
  1, a fronte di fidejussioni per corrispondente importo, ove su
  dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo
  espletamento delle prestazioni formative o di servizio che
  giustifichino la richiesta finanziaria.
      3.  I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi
  della legge 1^ marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio
  generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6,
  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
  legge 7 aprile 1995, n. 104.
 
DATA=950424 FASCID=DDL12-2420 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2420 TOTPAG=0028 TOTDOC=0033 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0020 RIGINIZ=010 PAGFIN=0020 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=242000 00 FASCIDC=12DDL2420 SORTNAV=0242000 000 00000 ZZDDLC2420 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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