| (Disposizioni in materia di lavori pubblici).
1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le
regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni
ed integrazioni, provvede all'attuazione degli interventi
nelle aree depresse del territorio nazionale relativi alle
materie di propria competenza, utilizzando, secondo le
deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine
rivenienti dall'articolo 1 della legge 1^ marzo 1986, n. 64, e
dagli articoli 1 e 1- bis del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
Pag. 21
dicembre 1992, n. 488, e dall'articolo 9 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85.
2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in
particolare, il Ministero dei lavori pubblici provvede:
a) in via prioritaria, al completamento delle
opere già avviate dagli organismi dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
b) alla realizzazione delle grandi infrastrutture
di interesse nazionale o interregionale nelle aree
economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base
dei programmi approvati dal CIPE.
3. Il termine per le attività del commissario di cui
all'articolo 7, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è prorogato
al 15 ottobre 1995.
4. I commi 2 e 3 dell'articolo 9- bis del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto
dall'articolo 7, comma 3, del decretolegge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono
sostituiti dai seguenti:
"2. La definizione transattiva delle controversie in
atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al
comma 1, può avere luogo, a domanda del creditore, da
presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995,
nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori
compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. Qualora
sulla controversia sia intervenuta una pronuncia di una
commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una
decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la
definizione transattiva è elevato al 70 per cento di quanto
riconosciuto, dovuto al netto di rivalutazione e interessi.
Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se è
dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa
vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10
per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni
interesse.
3. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre
1995, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai
giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione
dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini
stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta
transazione, il cui importo comprende anche le spese di
giudizio e gli onorari di difesa, estingue definitivamente i
giudizi pendenti.".
5. Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano
formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre
1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e
che non siano concluse alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i
criteri di cui al comma 4.
| |