Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29426
DDL2420-0022
Progetto di legge Camera n. 2420 - testo presentato - (DDL12-2420)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.20 dello stampato)
...C2420. TESTIPDL
...C2420.
...Decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995. Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Articolo 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2420 ZZ12 ZZDL ZZPR
        (Disposizioni in materia di lavori pubblici).
      1.  Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le
  regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni
  ed integrazioni, provvede all'attuazione degli interventi
  nelle aree depresse del territorio nazionale relativi alle
  materie di propria competenza, utilizzando, secondo le
  deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine
  rivenienti dall'articolo 1 della legge 1^ marzo 1986, n. 64, e
  dagli articoli 1 e 1- bis  del decreto-legge 22 ottobre
  1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
 
                              Pag. 21
 
  dicembre 1992, n. 488, e dall'articolo 9 del decreto-legge 23
  febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 22 marzo 1995, n. 85.
      2.  Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in
  particolare, il Ministero dei lavori pubblici provvede:
          a)  in via prioritaria, al completamento delle
  opere già avviate dagli organismi dell'intervento
  straordinario nel Mezzogiorno;
          b)  alla realizzazione delle grandi infrastrutture
  di interesse nazionale o interregionale nelle aree
  economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base
  dei programmi approvati dal CIPE.
      3.  Il termine per le attività del commissario di cui
  all'articolo 7, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
  32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è prorogato
  al 15 ottobre 1995.
      4.  I commi 2 e 3 dell'articolo 9- bis  del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto
  dall'articolo 7, comma 3, del decretolegge 8 febbraio 1995, n.
  32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono
  sostituiti dai seguenti:
        "2.  La definizione transattiva delle controversie in
  atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al
  comma 1, può avere luogo, a domanda del creditore, da
  presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995,
  nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori
  compensi, al netto di rivalutazione ed interessi.  Qualora
  sulla controversia sia intervenuta una pronuncia di una
  commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una
  decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la
  definizione transattiva è elevato al 70 per cento di quanto
  riconosciuto, dovuto al netto di rivalutazione e interessi.
  Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se è
  dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa
  vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10
  per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni
  interesse.
        3.  Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre
  1995, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai
  giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva.  La presentazione
  dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini
  stessi fino alla conclusione del procedimento.  L'avvenuta
  transazione, il cui importo comprende anche le spese di
  giudizio e gli onorari di difesa, estingue definitivamente i
  giudizi pendenti.".
      5.  Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano
  formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre
  1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e
  che non siano concluse alla data di entrata in vigore del
  presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i
  criteri di cui al comma 4.
 
DATA=950424 FASCID=DDL12-2420 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2420 TOTPAG=0028 TOTDOC=0033 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0020 RIGINIZ=043 PAGFIN=0021 RIGFIN=052 UPAG=NO PAGEIN=20 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=242000 00 FASCIDC=12DDL2420 SORTNAV=0242000 000 00000 ZZDDLC2420 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati