| (Interpretazione della disposizione dell'articolo 1, comma
1,
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96).
1. La disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel
senso che la stessa non si applica alla materia tributaria.
2. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.
104, è sostituito dal seguente: "1. L'agevolazione di cui
all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni,
resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a
presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione
delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1^ marzo 1995
per l'applicazione residuale della legge 1^ marzo 1986, n. 64,
siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre
1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le
occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 1^ marzo 1986, n. 64,
resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria
entro la suddetta data. L'agevolazione di cui all'articolo 14,
comma 4, della legge 1^ marzo 1986, n. 64, è applicabile agli
utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993.".
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