| (Disposizioni per il personale delle cooperative).
1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità,
che siano soci delle cooperative già convenzionate con
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dei
cui contratti è titolare il Provveditorato generale dello
Stato, in servizio presso le amministrazioni subentrate agli
organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che
presentino domanda entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono inquadrati dalla data di
assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in
organico nei posti che si rendono vacanti, previa
rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei
carichi di lavoro, presso le medesime amministrazioni nella
terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa
valutazione del servizio e colloquio.
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