| (Disposizioni per il personale di ruolo).
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 14 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito
dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito dalla legge 7
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aprile 1995, n. 104, è sostituito dal seguente: "Le
amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze
ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima
attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti
disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli
organici come sopra rideterminati, al personale già di ruolo
alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel
rispetto delle norme in vigore".
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