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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29431
DDL2420-0027
Progetto di legge Camera n. 2420 - testo presentato - (DDL12-2420)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C2420. TESTIPDL
...C2420.
...Decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995. Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Articolo 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2420 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali
                      delle zone colpite
  dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio
                          1981). 
      1.  Le imprese già beneficiarie del contributo di cui
  all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
  successive modificazioni, che non siano assoggettate a
  procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato
  provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del
  contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del
  relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di
  terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere
  assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per
  quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la
  dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano conseguito
  almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione
  prevista, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri
  di gestione delle infrastrutture e accettino di ridurre,
  transattivamente, almeno al 50 per cento l'importo dei crediti
  in contestazione, in relazione a vertenze con
  l'amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino
  ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto
  concessorio o dal relativo disciplinare.
      2.  Il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato può tuttavia, eccezionalmente, autorizzare il
  trasferimento in proprietà in presenza di livelli di
  produzione ed occupazione temporaneamente inferiori, purché
  superiori al 50 per cento.  In tale ultimo caso, l'impresa
  dovrà reintegrare, se occorre, la fidejussione in misura tale
  da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso.
  La detta fidejussione è vincolata al conseguimento di livelli
  superiori al 70 per cento e verrà invece escussa, previa
  revoca del contributo, ove i livelli stessi non siano stati
  raggiunti nei due anni dall'assegnazione in proprietà del
  lotto di terreno.
      3.  Per le esigenze connesse al recupero in via
  amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze,
  rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata,
  ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5
  ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
 
                              Pag. 24
 
  dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con lo stesso
  procedimento ivi previsto, il presidente del tribunale
  territorialmente competente dispone anche, su richiesta del
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  l'immediata redazione di uno stato di consistenza e
  l'inventario dei mobili rinvenuti, previa comunicazione al
  concessionario decaduto della data in cui sarà redatto
  l'inventario.  Ove entro dieci giorni dal termine delle
  operazioni non siano stati asportati i beni mobili non di
  pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale
  dispone per la loro custodia e restituzione agli aventi
  diritto.  Successivamente il prefetto può autorizzare
  l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo
  assegnatario o di un incaricato dell'amministrazione.  Le spese
  del procedimento fanno carico all'apposita sezione del fondo
  di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio
  1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.  Le
  norme attuative per disciplinare la riassegnazione e
  riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono emanate con
  apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
  legge 23 agosto 1988, n. 400.
      4.  A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui alla
  legge 23 gennaio 1992, n. 32, l'importo di lire 210 miliardi è
  destinato al completamento funzionale delle opere
  infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai
  sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli
  interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e
  Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
  febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n. 76.
 
DATA=950424 FASCID=DDL12-2420 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2420 TOTPAG=0028 TOTDOC=0033 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0023 RIGINIZ=013 PAGFIN=0024 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=242000 00 FASCIDC=12DDL2420 SORTNAV=0242000 000 00000 ZZDDLC2420 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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