| (Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali
delle zone colpite
dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio
1981).
1. Le imprese già beneficiarie del contributo di cui
all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, che non siano assoggettate a
procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato
provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del
contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del
relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di
terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere
assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per
quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la
dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano conseguito
almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione
prevista, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri
di gestione delle infrastrutture e accettino di ridurre,
transattivamente, almeno al 50 per cento l'importo dei crediti
in contestazione, in relazione a vertenze con
l'amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino
ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto
concessorio o dal relativo disciplinare.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può tuttavia, eccezionalmente, autorizzare il
trasferimento in proprietà in presenza di livelli di
produzione ed occupazione temporaneamente inferiori, purché
superiori al 50 per cento. In tale ultimo caso, l'impresa
dovrà reintegrare, se occorre, la fidejussione in misura tale
da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso.
La detta fidejussione è vincolata al conseguimento di livelli
superiori al 70 per cento e verrà invece escussa, previa
revoca del contributo, ove i livelli stessi non siano stati
raggiunti nei due anni dall'assegnazione in proprietà del
lotto di terreno.
3. Per le esigenze connesse al recupero in via
amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze,
rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata,
ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con lo stesso
procedimento ivi previsto, il presidente del tribunale
territorialmente competente dispone anche, su richiesta del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'immediata redazione di uno stato di consistenza e
l'inventario dei mobili rinvenuti, previa comunicazione al
concessionario decaduto della data in cui sarà redatto
l'inventario. Ove entro dieci giorni dal termine delle
operazioni non siano stati asportati i beni mobili non di
pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale
dispone per la loro custodia e restituzione agli aventi
diritto. Successivamente il prefetto può autorizzare
l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo
assegnatario o di un incaricato dell'amministrazione. Le spese
del procedimento fanno carico all'apposita sezione del fondo
di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Le
norme attuative per disciplinare la riassegnazione e
riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono emanate con
apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui alla
legge 23 gennaio 1992, n. 32, l'importo di lire 210 miliardi è
destinato al completamento funzionale delle opere
infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai
sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli
interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1990, n. 76.
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