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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29432
DDL2420-0028
Progetto di legge Camera n. 2420 - testo presentato - (DDL12-2420)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C2420. TESTIPDL
...C2420.
...Decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995. Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Articolo 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2420 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni in materia di alloggi e di opere
  infrastrutturali per l'intervento a Napoli  ex  titolo
          VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).
        1.  Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni
  contermini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio
  1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del
  bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994,
  pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla  Gazzetta
  Ufficiale  n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti,
  all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile
  del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto
  autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP,
  della provincia di Napoli.  Il comune di Napoli e l'IACP della
  provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici
  attivi e passivi in atto.  Il comune di Napoli, e l'IACP
  procedono, entro il termine di cui al comma 2, al
  completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso
  l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola
  indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo
  definitivo delle opere ove non intervenuto.
      2.  Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le
  altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al
  citato decreto del Ministro del bilancio e della
  programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite
  all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio
  indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati
  negli
 
                              Pag. 25
 
  allegati stessi.  I comuni, gli enti e le amministrazioni
  subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in
  atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in
  corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non
  intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.
      3.  Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono
  trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
  al momento del trasferimento.  I collaudi definitivi potranno
  riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente
  connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente.  A
  tal fine, ogni rapporto concessorio unitario può essere
  scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari
  che cureranno i successivi adempimenti.
      4.  In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le
  somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle
  amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate
  dagli stessi come individuate negli allegati  a), b)  e
  c)  del decreto del Ministro del bilancio e della
  programmazione economica 4 novembre 1994, nonché quelle
  indicate al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto
  ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP
  della provincia di Napoli ed agli altri enti e
  amministrazioni, secondo le rispettive competenze.
      5.  I beni mobili già in dotazione alle strutture
  commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti
  al comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP
  della provincia di Napoli per il ramo di competenza.
      6.  Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5
  della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato
  al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure
  concorsuali.  Il predetto termine è da considerare perentorio
  ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello
  Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28
  ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e
  integrazioni.
      7.  Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli è
  autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del
  concorso previsto dall'articolo 12 della legge 28 ottobre
  1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari
  straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di
  indizione del concorso medesimo.  Detto personale, ai sensi
  della medesima normativa, è iscritto in un ruolo speciale ad
  esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli.  Per la
  predetta finalità è assegnato al comune di Napoli, a titolo di
  concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3
  miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascuno degli
  anni 1995 e 1996.  Il termine del 31 dicembre è da considerare
  perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario
  dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28
  ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni.  Al relativo
  onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995,
  mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 8908 dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995
  e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante
  corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi
  corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
  all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
 
                              Pag. 26
 
      8.  Le somme disponibili per il completamento del
  programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.
  219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
  per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del
  31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi
  dell'articolo 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219,
  sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato
  di previsione del Ministero del bilancio e della
  programmazione economica ai fini del successivo trasferimento
  agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro
  del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994
  e nella presente disposizione.  Le predette somme possono
  essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante
  dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per
  definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale
  e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli.
  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      9.  Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1,
  4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della
  programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31
  dicembre 1995.  I termini di cui all'articolo 6 dello stesso
  decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.
      10.  Restano ferme le disposizioni del decreto del
  Ministro del bilancio e della programmazione economica 4
  novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente
  decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di
  fondi.
 
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