| (Disposizioni in materia di alloggi e di opere
infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).
1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni
contermini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio
1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del
bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti,
all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile
del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto
autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP,
della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della
provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e l'IACP
procedono, entro il termine di cui al comma 2, al
completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso
l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola
indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo
definitivo delle opere ove non intervenuto.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le
altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al
citato decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite
all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio
indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati
negli
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allegati stessi. I comuni, gli enti e le amministrazioni
subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in
atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in
corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non
intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.
3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono
trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno
riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente
connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A
tal fine, ogni rapporto concessorio unitario può essere
scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari
che cureranno i successivi adempimenti.
4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le
somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle
amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate
dagli stessi come individuate negli allegati a), b) e
c) del decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica 4 novembre 1994, nonché quelle
indicate al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto
ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP
della provincia di Napoli ed agli altri enti e
amministrazioni, secondo le rispettive competenze.
5. I beni mobili già in dotazione alle strutture
commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti
al comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP
della provincia di Napoli per il ramo di competenza.
6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5
della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure
concorsuali. Il predetto termine è da considerare perentorio
ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello
Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28
ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e
integrazioni.
7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli è
autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del
concorso previsto dall'articolo 12 della legge 28 ottobre
1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari
straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di
indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi
della medesima normativa, è iscritto in un ruolo speciale ad
esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la
predetta finalità è assegnato al comune di Napoli, a titolo di
concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3
miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascuno degli
anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre è da considerare
perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario
dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28
ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni. Al relativo
onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995,
mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 8908 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995
e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
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8. Le somme disponibili per il completamento del
programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.
219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del
31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi
dell'articolo 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219,
sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato
di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica ai fini del successivo trasferimento
agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro
del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994
e nella presente disposizione. Le predette somme possono
essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante
dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per
definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale
e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1,
4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31
dicembre 1995. I termini di cui all'articolo 6 dello stesso
decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.
10. Restano ferme le disposizioni del decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione economica 4
novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente
decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di
fondi.
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