| (Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziate dalla
legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a
Napoli).
1. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 3 aprile 1985,
n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1985, n. 211, al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.
472, ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti nella
contabilità speciale delle aree interne prevista dall'articolo
85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferite al
comune di Napoli per essere destinate all'acquisto di alloggi
ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune
di Napoli da perfezionare entro due anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Ai fini dell'assegnazione
degli alloggi acquistati si applicano i criteri definiti con
delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1994.
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