| (Disposizioni in materia di opere pubbliche in
Sicilia).
1. Per il completamento degli interventi di cui al
decreto-legge 1^ febbraio 1988, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
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marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, e successive proroghe, in corso di realizzazione sulla
base delle convenzioni applicative e degli atti conseguenti,
la regione Sicilia è autorizzata ad utilizzare le somme ad
essa attribuite nell'ambito della legge 1^ marzo 1986, n. 64,
per un importo complessivo non superiore a 100 miliardi.
2. Il termine relativo alle competenze attribuite in
materia al presidente della regione siciliana, già prorogato
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio
1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.
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