| (Differimento di termini).
1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma
del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania
e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31
maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 8, del decretolegge 7
aprile 1995, n. 105, è differito al 30 novembre 1995. Entro
tale termine dovrà essere effettuata la regolarizzazione di
cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze
e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6
agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei
contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti
di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1^
dicembre 1995, sono differiti a tale data.
3. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i
procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali
relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al
presente articolo.
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