| (Controversie in ordine all'esecuzione degli interventi
previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219).
1. L'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n.
57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982,
n. 187, deve essere interpretato nel senso che nel potere di
deroga in esso previsto deve intendersi compresa anche la
possibilità di inserire nei disciplinari delle concessioni per
gli interventi attuati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive integrazioni e modificazioni, clausole
compromissorie che attribuiscono ai collegi arbitrali la
competenza a giudicare sui diritti soggettivi derivanti dalle
predette concessioni.
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