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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2944
DDL0178-0002
Progetto di legge Camera n. 178 - testo presentato - (DDL12-178)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C178. TESTIPDL
...C178.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC178 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge nasce
  e si sviluppa dall'iniziativa dell'assemblea nazionale
  permanente per la sostituzione della legge 2 aprile 1968, n.
  482, per il diritto al lavoro delle persone disabili, un
  organismo che raccoglie l'adesione di decine di associazioni
  che operano sull'intero territorio nazionale.  Tale proposta si
  contrappone a quelle già presentate al Senato, nel corso della
  XI legislatura, da varie forze politiche, non riscontrando in
  esse gli elementi fondamentali per rendere concreto ed
  operativo un collocamento al lavoro che non sia un mero
  "parcheggio" all'interno dell'impresa e uno strumento di
  assistenzialismo
  improduttivo.  E' infatti necessario passare dall'attuale
  filosofia della "obbligatorietà dell'assunzione" prevista sia
  nella legge n. 482 del 1968 sia in tutte quelle proposte di
  legge, ad una filosofia che, gradualmente, renda
  effettivamente produttiva e, quindi, competitiva l'assunzione
  anche delle persone disabili.  In altri termini, si tratta di
  approntare tutti gli strumenti e tutti gli incentivi che
  portino al "collocamento mirato", cioè ad individuare le
  mansioni da svolgere e renderle agibili per le persone con
  diversi tipi di menomazione, in modo che esse siano
  "individualizzate" e seguite - almeno nei primi tempi
  dell'inserimento - all'interno
 
                               Pag. 2
 
  delle imprese, nei casi in cui ciò appare necessario.
  Occorre, quindi, che la legge preveda un sostegno, non già
  generalizzato, bensì variato in base alle singole specifiche
  esigenze ed in comunanza di intenti sia con la persona da
  assumere sia con l'impresa.
    Se si è d'accordo sul significato e sul risultato
  ottenibile realizzando il collocamento mirato allora non è
  pensabile considerare un vero "collocamento al lavoro
  produttivo" né le cosiddette "attività protette" né le
  "cooperative integrate", che più opportunamente dovrebbero
  essere oggetto di altra normativa, né esoneri o patti di prova
  di qualsiasi genere.  E d'altra parte non ha senso, ancora una
  volta, suddividere le persone in base all'origine della loro
  disabilità, anziché tener conto della loro capacità
  produttiva; una capacità che non è congelabile nel tempo,
  poiché essa va considerata dinamicamente, di pari passo sia
  con la condizione individuale sia con il progredire della
  tecnologia, specialmente quella a più alta sofisticazione.  La
  questione, dunque, va risolta sia con l'individuazione degli
  aventi diritto, sia con gli strumenti inerenti il collocamento
  mirato, sia con gli incentivi individualizzati.
    La proposta di legge che presentiamo si applica, appunto, a
  tutti coloro che sono permanentemente disabili,
  indipendentemente dalla causa originaria e, quindi, senza più
  separare i disabili civili da quelli di guerra o di lavoro.
  Gli aventi diritto sono coloro che, previo accertamento da
  parte di una apposita commissione, risultano bisognosi di
  specifici strumenti per la realizzazione del loro diritto al
  lavoro (articoli 1 e 2).  In tal modo non solo si pongono le
  basi per interventi individualizzati, anziché per categorie,
  ma si supera anche il parametro delle percentuali, fonte di
  privilegi e di riconoscimenti di false invalidità, ormai
  disconosciute persino dall'Organizzazione mondiale della
  sanità.
    Del resto, non sembra possibile organizzare il collocamento
  mirato se non a partire dalle situazioni oggettive ed
  individuali vissute dalle persone disabili, anziché da
  generici parametri - come le percentuali di invalidità -
  attribuiti sulla base di tabelle generiche.  Solo verificando
  gli strumenti necessari alle singole persone - e non già alla
  categoria - è possibile attuare un collocamento produttivo.
    Ben sapendo che ancora per qualche tempo, sino a che anche
  le imprese non si convinceranno che la produttività delle
  persone disabili è realizzabile, se esse vengono sostenute
  adeguatamente, è necessario stabilire l'obbligatorietà
  dell'assunzione: la nostra proposta di legge la prevede, in
  misura pari a una aliquota del 7 per cento (articolo 3).
  L'obbligo ricade sulle imprese aventi più di 15 dipendenti.
  Tale limite appare utile considerando che vi sono intere
  regioni - come la Campania - in cui non risiedono imprese
  maggiori, per cui, non mantenendo tale limite, la norma stessa
  sarebbe vanificata.
    Cardine della presente proposta di legge è l'intervento
  della commissione di cui all'articolo 5, che deve compiere
  un'indagine approfondita degli svantaggi funzionali derivanti
  dalla menomazione e, quindi, indicare i percorsi formativi e
  lavorativi che il disabile può compiere, anche tenendo conto
  del progredire tecnologico.  In tal modo (articolo 6) potrà
  essere istituita una scheda personale per ciascuno degli
  iscritti alla lista di collocamento speciale la quale - e la
  cosa è significativa - deve essere suddivisa analogamente a
  quella del collocamento ordinario.  La scheda contiene tutte le
  indicazioni della commissione e viene inviata all'ente locale
  il quale - ricevuta dall'ufficio circoscrizionale del lavoro
  la denuncia semestrale dei posti disponibili, equivalente a
  richiesta di assunzione - fa emettere il nulla osta
  all'avviamento al lavoro oppure attiva gli strumenti necessari
  per il collocamento mirato.
    I suddetti strumenti (articolo 7) sono:
        a)  una  équipe  specializzata la quale, sulla
  base della scheda, della condizione individuata, della
  mansione da svolgere, dell'ambiente di lavoro, ed operando in
  stretto collegamento sia con l'avente diritto sia con
  l'impresa, predispone  in loco  tutti gli strumenti
  idonei.  In tale fase essa fornisce anche il parere vincolante
  sugli eventuali specifici incentivi;
 
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        b)  la formazione professionale, che deve
  individuare la capacità lavorativa, e i relativi sostegni per
  evidenziarla e definire i programmi personalizzati, la
  qualificazione o riqualificazione;
        c)  gli operatori di sostegno ed altri strumenti di
  mediazione, secondo la normativa delle singole regioni;
        d)  l'attivazione di tutte le risorse già previste
  per il collocamento ordinario.
    L'assunzione si considera avvenuta al momento della
  presentazione nell'impresa dell'avente diritto (articolo 8).
  Norme particolari sono previste per i concorsi pubblici
  (articolo 9), per i quali debbono essere fornite tutte le
  attrezzature tecniche occorrenti per lo svolgimento degli
  stessi.
    La forza e la trasparenza della presente proposta di legge
  risiede, in particolare, nel disposto dell'articolo 13, ove è
  riconosciuto il diritto a ciascun iscritto alla lista speciale
  di prendere visione delle denunce semestrali delle imprese,
  delle graduatorie e di ogni altro atto inerente il
  collocamento.
    L'articolo 15 indica gli incentivi erogabili previo parere
  vincolante dell' équipe  di
  cui all'articolo 7.  E' molto importante che tali incentivi
  vengano erogati solo per specifiche condizioni individuali e
  per un periodo di tempo determinato, in modo che non si
  trasformino in atti assistenzialistici indiscriminati.  Tali
  incentivi concernono, oltre il finanziamento per l'adeguamento
  o la ristrutturazione dei posti di lavoro, la concessione
  della fiscalizzazione degli oneri sociali in caso di
  assunzione da parte di imprese non obbligate e, in taluni
  casi, la compensazione dei contributi sociali.  Gli incentivi
  alle imprese non obbligate appaiono utilissimi per aprire il
  mondo del lavoro anche alle imprese minori, artigianali o con
  apparati di telematica o di telelavoro.
    Le sanzioni (articolo 16) non sono solamente di natura
  pecuniaria ma incidono anche sulla possibilità di seguitare a
  godere delle eventuali agevolazioni previste da norme statali
  o regionali, con il divieto di rilasciare il nulla osta per le
  assunzioni ordinarie.
    Infine, la presente proposta di legge autorizza il
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad individuare
  gli uffici preposti all'attuazione della normativa proposta
  (articolo 17).
 
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