| 1. Il fondo di cui all'articolo 1 è alimentato con un
finanziamento iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a
lire 1 miliardo per il 1995 e lire 1 miliardo e 500 milioni
per il 1996.
2. All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle
spese per gli interventi di cui all'articolo 2, provvede la
Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le disposizioni
adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro. Tali norme devono consentire rapidità di spesa,
prevedendo, tra l'altro, controlli sulle delibere di spesa e
sull'effettiva destinazione dei fondi entro quindici giorni
dalla assunzione dell'atto deliberativo di spesa.
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