| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 2 miliardi e 500 milioni per il biennio
1995-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
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Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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