| (Finalità).
1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore
nel campo dell'educazione fisica, motoria e sportiva si
svolgono presso le università degli studi, di norma nelle
facoltà di scienze della formazione.
2. Negli elenchi delle lauree e dei diplomi di cui alla
tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze
dell'educazione fisica, motoria e dello sport ed i diplomi di
tecnico delle attività sportive e di tecnico delle attività
motorie e della riabilitazione.
3. L'istituzione dei corsi di laurea in scienze
dell'educazione fisica, motoria e dello sport e dei diplomi di
tecnico delle attività sportive e di tecnico delle attività
motorie e della riabilitazione, di cui al comma 2 del presente
articolo, avviene sulla base delle indicazioni del piano
triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168,
salvo quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge.
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