| (Ordinamento didattico).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le tabelle concernenti l'ordinamento didattico
dei corsi di laurea e di diploma di cui all'articolo 1, sono
stabilite con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica
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e tecnologica, emanato ai sensi dell'articolo 9 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere:
a) la durata quadriennale del corso di laurea;
b) la possibilità di istituire corsi di diploma
universitario di primo livello, di durata triennale, iniziando
da quelli di tecnico delle attività sportive e di tecnico
delle attività motorie e della riabilitazione, prevedendo
opportune forme di collaborazione con altre facoltà ed
organismi esterni, quale il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI);
d) la programmazione degli accessi ai corsi di
laurea e di diploma, in relazione alle strutture disponibili
ed ai prevedibili sbocchi occupazionali territoriali e
l'ammissione, previo accertamento dell'idoneità fisica per gli
indirizzi che comportino la pratica sportiva, con procedure
selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le
capacità attitudinali;
e) le aree disciplinari da includere
necessariamente nei curricula didattici dei corsi di
laurea e di diploma, che devono essere adottati dalle
università.
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