| (Corsi di studio).
1. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di
laurea e di diploma, possono essere istituiti scuole di
specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le
disposizioni dell'ordinamento universitario.
2. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di
cui al comma 1, le altre facoltà ed i dipartimenti
interessati.
| |