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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29451
DDL2422-0007
Progetto di legge Camera n. 2422 - testo presentato - (DDL12-2422)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2422. TESTIPDL
...C2422.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2422 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Organizzazione didattica).
    1.  Gli insegnamenti nei corsi di studio di laurea e di
  diploma previsti dalla presente
 
                               Pag. 5
 
  legge sono conferiti secondo le disposizioni
  dell'ordinamento universitario.
    2.  Le facoltà possono procedere alla stipula dei contratti
  di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli
  2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche
  dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con
  le norme del proprio stato giuridico, per le attività
  tecnico-pratiche.
    3.  I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti
  di enti ed amministrazioni pubblici, con i quali le università
  abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed
  attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti
  previsti dall'ordinamento universitario, qualora non
  comportino oneri per le università stesse.
    4.  Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, da emanare entro un anno dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme
  del Consiglio universitario nazionale (CUN), le aree
  disciplinari di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 2,
  lettera  e),  sono raggruppate in settori
  scientifico-disciplinari.  I predetti settori costituiscono i
  raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di
  ricercatore universitario.
    5.  Per l'attuazione dei programmi di ricerca e di
  insegnamento, delle esercitazioni teorico-pratiche e del
  tirocinio, previsti dai corsi di laurea in scienze
  dell'educazione fisica, motoria e dello sport e dai diplomi
  triennali, ci si avvale prioritariamente degli impianti
  sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione
  sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n.
  394.  A tale fine, le facoltà concordano con i comitati le
  relative modalità di utilizzo.  Alle eventuali maggiori spese
  connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per
  l'attuazione dei programmi di ricerca e di studio, si fa
  fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi
  stessi e con quelli derivanti dalle tasse universitarie.
    6.  L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari
  ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985,
 
                               Pag. 6
 
  n. 331, è determinata nella misura pari al 4 per cento dello
  stanziamento globale per l'edilizia universitaria ed è
  destinata, oltre che alla costruzione, anche alla manutenzione
  straordinaria delle opere.
 
DATA=950426 FASCID=DDL12-2422 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2422 TOTPAG=0010 TOTDOC=0013 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=033 PAGFIN=0006 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=242200 00 FASCIDC=12DDL2422 SORTNAV=0242200 000 00000 ZZDDLC2422 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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