| (Organizzazione didattica).
1. Gli insegnamenti nei corsi di studio di laurea e di
diploma previsti dalla presente
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legge sono conferiti secondo le disposizioni
dell'ordinamento universitario.
2. Le facoltà possono procedere alla stipula dei contratti
di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli
2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche
dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con
le norme del proprio stato giuridico, per le attività
tecnico-pratiche.
3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti
di enti ed amministrazioni pubblici, con i quali le università
abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed
attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti
previsti dall'ordinamento universitario, qualora non
comportino oneri per le università stesse.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme
del Consiglio universitario nazionale (CUN), le aree
disciplinari di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera e), sono raggruppate in settori
scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i
raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di
ricercatore universitario.
5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca e di
insegnamento, delle esercitazioni teorico-pratiche e del
tirocinio, previsti dai corsi di laurea in scienze
dell'educazione fisica, motoria e dello sport e dai diplomi
triennali, ci si avvale prioritariamente degli impianti
sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione
sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n.
394. A tale fine, le facoltà concordano con i comitati le
relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese
connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per
l'attuazione dei programmi di ricerca e di studio, si fa
fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi
stessi e con quelli derivanti dalle tasse universitarie.
6. L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985,
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n. 331, è determinata nella misura pari al 4 per cento dello
stanziamento globale per l'edilizia universitaria ed è
destinata, oltre che alla costruzione, anche alla manutenzione
straordinaria delle opere.
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