| (Istituti superiori di educazione fisica).
1. A decorrere dall'anno accademico 1995-1996 i corsi di
laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello
sport e di diploma di tecnico delle attività sportive e di
tecnico delle attività motorie e della riabilitazine di cui
all'articolo 1 possono essere istituiti presso le università
che hanno sede nelle città dove sono operanti istituti
superiori di educazione fisica (ISEF) parificati ed istituiti
con decreto del Presidente della Repubblica.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1,
l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di
Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con
vincolo di destinazione alle attività dei corsi di laurea e di
diploma di cui al comma 1, all'università "Tor Vergata" di
Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo al predetto ISEF.
3. Le università che, in autonomia, hanno previsto nel
piano triennale di sviluppo l'istituzione dei corsi di laurea
o di diploma di cui al comma 1, stipulano a tale fine, una
convenzione con l'ISEF pareggiato ai sensi dell'articolo 28
della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che abbia la sede
principale od una sede distaccata nella stessa sede
dell'università od in una sede decentrata della medesima.
4. La convenzione di cui al comma 3, deve essere stipulata
entro il triennio successivo alla data di emanazione del
decreto del Presidente della Repubblica recante il piano
triennale di sviluppo dell'università.
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In caso di mancata stipula della convenzione entro il
predetto termine, la determinazione del piano relativa alla
istituzione dei corsi è priva di effetti.
5. La convenzione di cui al comma 3 disciplina, altresì, il
mantenimento per un triennio dei contributi finanziari degli
enti promotori degli ISEF, nonché i connessi rapporti per
l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da parte delle
università delle dotazioni, delle attrezzature e delle
strutture di proprietà degli ISEF od in uso ad essi.
6. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale
di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e
presso gli ISEF pareggiati alla data di stipula della
convenzione di cui al comma 3, in posizione di comando,
distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato a domanda,
per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a
quello in corso alle predette date e, comunque, fino
all'espletamento dei concorsi a posti di professore
universitario, per le esigenze didattiche e di ricerca
conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in
godimento.
7. Il personale docente universitario in servizio presso
l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data
di entrata in vigore della presente legge, è utilizzato a
domanda per un triennio a decorrere dall'anno accademico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, con l'obbligo, entro il medesimo
triennio, di esercitare l'opzione ai fini del trasferimento
presso la facoltà in cui sono attivati i corsi di laurea e di
diploma previsti al comma 1.
8. Il personale tecnico ed amministrativo, in servizio
presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore
della presente legge e presso gli ISEF pareggiati alla data di
stipula della convenzione di cui al comma 3, è inquadrato nei
profili professionali delle corrispondenti qualifiche del
personale tecnico ed amministrativo dell'università. I posti
necessari all'università per l'inquadramento del predetto
personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche
complessive delle
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università e degli incrementi recati dai piani triennali di
sviluppo.
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