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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29453
DDL2422-0009
Progetto di legge Camera n. 2422 - testo presentato - (DDL12-2422)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C2422. TESTIPDL
...C2422.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2422 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Istituti superiori di educazione fisica).
    1.  A decorrere dall'anno accademico 1995-1996 i corsi di
  laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello
  sport e di diploma di tecnico delle attività sportive e di
  tecnico delle attività motorie e della riabilitazine di cui
  all'articolo 1 possono essere istituiti presso le università
  che hanno sede nelle città dove sono operanti istituti
  superiori di educazione fisica (ISEF) parificati ed istituiti
  con decreto del Presidente della Repubblica.
    2.  A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1,
  l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di
  Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con
  vincolo di destinazione alle attività dei corsi di laurea e di
  diploma di cui al comma 1, all'università "Tor Vergata" di
  Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
  facenti capo al predetto ISEF.
    3.  Le università che, in autonomia, hanno previsto nel
  piano triennale di sviluppo l'istituzione dei corsi di laurea
  o di diploma di cui al comma 1, stipulano a tale fine, una
  convenzione con l'ISEF pareggiato ai sensi dell'articolo 28
  della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che abbia la sede
  principale od una sede distaccata nella stessa sede
  dell'università od in una sede decentrata della medesima.
    4.  La convenzione di cui al comma 3, deve essere stipulata
  entro il triennio successivo alla data di emanazione del
  decreto del Presidente della Repubblica recante il piano
  triennale di sviluppo dell'università.
 
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  In caso di mancata stipula della convenzione entro il
  predetto termine, la determinazione del piano relativa alla
  istituzione dei corsi è priva di effetti.
    5.  La convenzione di cui al comma 3 disciplina, altresì, il
  mantenimento per un triennio dei contributi finanziari degli
  enti promotori degli ISEF, nonché i connessi rapporti per
  l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da parte delle
  università delle dotazioni, delle attrezzature e delle
  strutture di proprietà degli ISEF od in uso ad essi.
    6.  Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale
  di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e
  presso gli ISEF pareggiati alla data di stipula della
  convenzione di cui al comma 3, in posizione di comando,
  distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato a domanda,
  per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a
  quello in corso alle predette date e, comunque, fino
  all'espletamento dei concorsi a posti di professore
  universitario, per le esigenze didattiche e di ricerca
  conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in
  godimento.
    7.  Il personale docente universitario in servizio presso
  l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data
  di entrata in vigore della presente legge, è utilizzato a
  domanda per un triennio a decorrere dall'anno accademico
  successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
  della presente legge, con l'obbligo, entro il medesimo
  triennio, di esercitare l'opzione ai fini del trasferimento
  presso la facoltà in cui sono attivati i corsi di laurea e di
  diploma previsti al comma 1.
    8.  Il personale tecnico ed amministrativo, in servizio
  presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore
  della presente legge e presso gli ISEF pareggiati alla data di
  stipula della convenzione di cui al comma 3, è inquadrato nei
  profili professionali delle corrispondenti qualifiche del
  personale tecnico ed amministrativo dell'università.  I posti
  necessari all'università per l'inquadramento del predetto
  personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche
  complessive delle
 
                               Pag. 8
 
  università e degli incrementi recati dai piani triennali di
  sviluppo.
 
DATA=950426 FASCID=DDL12-2422 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2422 TOTPAG=0010 TOTDOC=0013 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=008 PAGFIN=0008 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=242200 00 FASCIDC=12DDL2422 SORTNAV=0242200 000 00000 ZZDDLC2422 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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