| (Passaggio al nuovo ordinamento).
1. Con regolamento del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica da emanare ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito
il CUN, sono dettate le disposizioni per disciplinare il
passaggio dal precedente al nuovo ordinamento assicurando,
comunque, il proseguimento degli studi da parte degli studenti
iscritti all'ISEF statale di Roma alla data di entrata in
vigore della presente legge ed agli ISEF pareggiati alla data
di stipula della convenzione di cui all'articolo 5, comma 3,
con riferimento anche alla valutazione del curriculum
didattico svolto ai fini del conseguimento dei titoli di
studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti
salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai
sensi del precedente ordinamento.
2. Il pareggiamento, conferito ai sensi dell'articolo 28
della legge 7 febbraio 1958, n. 88, cessa al termine del primo
anno accademico successivo all'ultimo anno di vigenza del
primo piano triennale di sviluppo dell'università adottato
dopo la data di entrata in vigore della presente legge; sono
fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti,
entro il limite della durata del corso di studi, dagli
studenti che si iscrivono nel predetto anno accademico al
primo anno di corso degli ISEF pareggiati.
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