| (Concorsi).
1. Nei concorsi a posti di professore universitario, per i
raggruppamenti disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, il servizio prestato quale docente presso gli ISEF
statale e parificati, ha lo stesso valore dell'incarico svolto
presso le università.
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2. Nei concorsi a posti di professore universitario e di
ricercatore per i settori scientifico-disciplinari definiti ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, indetti nei primi otto anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso
in cui la commissione giudicatrice non possa essere
validamente costituita per l'impossibilità di individuare,
anche in raggruppamenti affini, il numero dei componenti
necessario, la commissione stessa è corrispondentemente
integrata con esperti, anche stranieri, altamente qualificati
nei campi disciplinari cui si riferisce il concorso, nominati
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su proposta del CUN. Il giudizio della
commissione tiene conto della capacità professionale nel campo
specifico dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica
svolta presso gli ISEF.
3. I docenti di discipline tecnico-pratiche in servizio dal
1^ gennaio 1990, non vincitori di concorso universitario,
possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei tecnici
laureati.
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