| (Determinazione delle sedi).
1. Il numero e le sedi dei corsi di laurea di scienze
dell'educazione fisica, motoria e dello sport e dei diplomi
triennali di tecnico delle attività sportive e di tecnico
delle attività motorie e della riabilitazione, da istituire
nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché di quello successivo, con le necessarie risorse
finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanati con le
procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n.
245, all'interno delle risorse finanziarie e di personale
previste dai predetti piani triennali di sviluppo
dell'università.
2. I corsi di laurea di cui all'articolo 1 sono, di norma,
collocati nella facoltà di scienze della formazione. Possono
essere
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collocati presso le facoltà di medicina e chirurgia e di
scienze matematiche, fisiche, biologiche, naturali, laddove le
sedi, principali o distaccate degli ISEF pareggiati, si
trovino in sedi universitarie prive della facoltà di scienze
della formazione.
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