| (Finanziamento).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 12 miliardi a decorrere dall'anno
1995, si provvede a carico delle disponibilità stanziate dalla
legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini della copertura dei piani
triennali di sviluppo delle università, emanati con le
procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge. A
decorrere dall'anno 1997 si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
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