| Onorevoli Colleghi! -- L'esposizione della normativa
novella che si intende sottoporre all'esame della Camera
presuppone che si abbia ben chiaro il panorama legislativo
attuale sull'argomento del quale ci occupiamo, nelle cui
nebbie gli amministratori comunali si vanno ogni giorno di più
smarrendo.
Il punto di avvio è, di certo, la legge 8 giugno 1990, n.
142, e, più esattamente, il comma 1 dell'articolo 64 della
legge medesima.
Anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
riforma delle autonomie locali, dottrina e giurisprudenza
propendevano per la tesi della vigenza dell'articolo 290 del
testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
regio
decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e contestualmente
affermavano che - per effetto della entrata in vigore
dell'articolo 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 - era
abrogato l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383.
Quali i rispettivi contenuti normativi?
L'articolo 290 del citato testo unico approvato con regio
decreto 4 febbraio 1915, n. 148 - secondo la decisione del
Consiglio di Stato (sezione IV) n. 214 del 7 giugno 1967 -
vietava al consigliere comunale di prendere parte alle
deliberazioni nelle quali egli era interessato (poteva
presenziare alle sedute, ma non prendere la parola e
votare).
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L'articolo 279 del testo unico, approvato con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383, aveva, invece, stabilito l'obbligo degli
amministratori e del segretario comunale dell'allontanamento
dall'aula nella quale il consiglio comunale aveva luogo,
allorché fossero esaminati affari in ordine ai quali
sussistesse un interesse degli amministratori o del predetto
funzionario ovvero un interesse del coniuge o di parenti od
affini fino al quarto grado.
Le valutazioni circa la vigenza dell'articolo 290 e la non
vigenza dell'articolo 279 sono rimaste superate dal chiaro
disposto dell'articolo 64, comma 1, della legge di riforma
delle autonomie locali (la n. 142 del 1990), che ha menzionato
nel novero delle disposizioni dei ricordati testi unici
lasciate in vigore dalla medesima legge n. 142 del 1990 sia
l'articolo 290 del testo unico approvato con regio decreto n.
148 del 1995, sia l'articolo 279 del testo unico approvato con
regio decreto n. 383 del 1934.
Ciò posto, se anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 8 giugno 1990, n. 142, ossia anteriormente al 13
giugno 1990, era consentito che i consiglieri comunali fossero
presenti in sede di esame dei piani regolatori generali e di
adozione delle deliberazioni, fermo l'obbligo di non prendere
la parola e di astenersi in sede di votazione per l'adozione
del piano regolatore generale, una volta riaffermata la
vigenza dell'articolo 279 del testo unico approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383, (come testualmente leggesi alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 64 della legge 8
giugno 1990, n. 142), discende ineluttabilmente l'attuale
obbligo dell'allontanamento dall'aula, così che diventa adesso
del tutto problematico che l'organo consiliare abbia il
necessario numero di consiglieri presenti per poter svolgere i
propri lavori (cosiddetto numero legale), ove solo si
consideri che i consiglieri devono non solo astenersi "...dal
prendere parte alle deliberazioni...quando si tratta di
interesse proprio o d'interesse, liti o contabilità dei loro
parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge...", ma
essi sono anche obbligati ad "...allontanarsi dalla sala delle
adunanze durante la trattazione di detti affari".
Diviene solo una affermazione di principio quella di cui
all'articolo 32 della legge di riforma delle autonomie locali
(sempre la legge n. 142 del 1990), laddove al comma 2, lettera
b), si afferma la competenza deliberativa dei consigli
comunali per l'adozione dei "piani territoriali ed
urbanistici". Nel passato, anzi, la dottrina aveva perfino
enfatizzato il ruolo delle autonomie comunali in ordine alla
pianificazione del territorio.
Né è un segreto che ai piani medesimi si è spesso
attribuita dagli urbanisti e dai politici una funzione
"salvifica" in direzione dello sviluppo economico, quando
invece è tipica funzione di detti strumenti quella volta a
mettere "ordine" nell'assetto del territorio, essendo
un'ottima pianificazione di per sé insufficiente ad avviare
sviluppo economico in una situazione locale nella quale gli
operatori economici non dovessero avviare loro iniziative, nel
quadro della pianificazione del territorio prevista dal piano
regolatore generale.
Soffermiamoci, in particolare, sulle correlazioni che
attengono al buon andamento delle amministrazioni locali, se
esse devono procedere sul doppio binario costituito per un
verso dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 142 del 1990
e, per altro verso, dall'articolo 279 del testo unico
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la cui
attuale vigenza è espressamente sancita dall'articolo 64,
comma 1, lettera c), della stessa legge n. 142 del
1990.
L'articolo 279 citato, secondo la giurisprudenza, non
presuppone alcuna sfiducia sulla capacità del singolo
consigliere comunale di saper decidere anche contro il proprio
interesse.
Non può tuttavia ignorarsi che la scelta del legislatore -
nell'imporre l'obbligo dell'astensione del singolo
amministratore cui è affidata la cura dell'interesse pubblico
- è stata mossa dal convincimento che l'amministratore deve
essere posto in condizione di operare le proprie scelte senza
condizionamenti di sorta.
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Da tale premessa discende che i consiglieri comunali sono
obbligati ad astenersi dal prendere parte ai lavori degli
organi collegiali (consiglio comunale e commissione consiliare
competente) ogni qualvolta la determinazione da assumere sia
in grado di riflettersi, positivamente o negativamente, nella
loro sfera giuridica.
Corollario è che dalla violazione di tale obbligo di
astensione discende l'invalidità della manifestazione di
volontà che l'amministratore ha concorso a formare, a
prescindere dai vantaggi o dagli svantaggi che ne ha ricevuto
e dalla legittimità od illegittimità del procedimento
seguito.
Nella recente giurisprudenza del massimo organo di
giustizia amministrativa, tutta la "filosofia" della
disposizione dell'articolo 279 del testo unico approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è nel senso che
l'astensione costituisce regola assoluta che - in quanto
dettata al fine di assicurare agli utenti la trasparenza
dell'azione amministrativa - non conosce eccezioni e non
ammette distinzioni (Consiglio di Stato - sezione V: decisione
n. 437 del 23 maggio 1994).
Né è possibile distinguere tra grandi città e piccoli
paesi: la circostanza che nei piccoli comuni i rapporti di
parentela fra amministratori e amministrati costituiscono
fenomeno frequentissimo ed inevitabile, non esclude
l'applicazione rigorosa dell'obbligo di astensione, così che
anche in siffatte realtà l'amministrazione comunale non può
non vedere affidata ad un terzo (il commissario ad acta
nominato dalla regione) il compito di deliberare gli
strumenti urbanistici per l'assetto del territorio comunale,
allorché l'organo consiliare competente all'adozione delle
relative deliberazioni non sia in grado di esprimere una
maggioranza non inquinata da interessi personali o familiari
(Consiglio di Stato - sezione V: decisione richiamata).
Recenti fatti di cronaca hanno richiamato, in particolare,
l'attenzione dei presentatori di questa proposta di legge.
Il quotidiano La Sicilia del 14 aprile 1995 ha dato
notizia di un parere espresso dal collegio di difesa del
comune di Catania, che applica rigorosamente l'articolo 176
della legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16
(corrisponde alle disposizioni dell'articolo 290 del testo
unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e
dell'articolo 279 del testo unico approvato con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383).
Secondo l'articolo apparso sul menzionato quotidiano "...i
consiglieri comunali proprietari di immobili non possono
partecipare alle sedute in cui si discute del piano regolatore
regionale".
Analogo l'orientamento del comitato regionale di controllo
di Palermo che in sede di esame della deliberazione avente ad
oggetto il piano regolatore regionale del comune di Letoianni
(Messina) ha confermato l'obbligo di astensione dei
consiglieri comunali, così motivando: "La situazione di
astratto conflitto che impone l'obbligo di astensione si
verifica ogniqualvolta l'amministratore o un suo parente o
affine entro il quarto grado sia proprietario di un immobile
comunque ricadente nel comune, potendo consistere il vantaggio
non solo nell'attribuzione di edificabilità al suolo, ma anche
nella mancata imposizione di un vincolo allo stesso".
Concludeva l'articolista de La Sicilia, con
riferimento al problema della adozione del nuovo piano
regolatore generale del comune di Catania, evidenziando
l'estrema gravità dell'eventuale mancato rispetto - da parte
dei consiglieri di quel comune - dell'obbligo di astensione,
che esporrebbe i medesimi a sanzioni penali e che renderebbe
illegittimo l'atto deliberativo adottato sotto il profilo
dell'irregolare costituzione dell'organo deliberante.
In altri termini, se il consigliere deve astenersi anche
nel caso in cui i suoi nonni, genitori, figli, nipoti, zii e
cugini, oltre agli affini ed al coniuge, siano proprietari di
immobili, l'impossibilità ad avere una costituzione legittima
dell'organo deliberante è del tutto evidente, essendo più
agevole anche per il consigliere comunale non proprietario
astenersi anch'egli nel dubbio che alcuno dei parenti od
affini risulti proprietario.
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Il caso di Catania (sul quale i proponenti si sono
soffermati) è un caso emblematico e credo che situazioni
similari siano inevitabili nella quasi generalità dei comuni
italiani.
Al consiglio comunale di Catania - concludeva l'articolista
- la metà dei consiglieri e lo stesso presidente del consiglio
comunale sono nella condizione di doversi astenere dai lavori
per l'adozione del nuovo piano regolatore generale, la cui
approvazione finirà con l'essere attribuita ad un commissario
ad acta nominato dalla Regione siciliana.
E' quella dei piani regolatori regionali adottati da
commissari ad acta una via democratica e che attua i
princìpi autonomistici?
Credo che tale via sia l'opposto della esaltazione dei
princìpi di autonomia degli enti locali enunciati dalla legge
8 giugno 1990, n. 142, in attuazione della Costituzione.
Ed è stata questa la giustificazione della presente
proposta di legge, che vuole sperimentare nuove forme
organizzative ed adattare il complesso procedimento di
adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici, varcando
le "colonne d'Ercole" che bloccano ogni prospettiva di
pianificazione del territorio a livello comunale, per un verso
stante l'impossibilità della convocazione di consigli comunali
legittimamente deliberanti e, per altro verso, stante la
necessità della via burocratica, quella dei missis
dominici ossia quella dei commissari ad acta,
nominati dal Governo regionale.
Se non si vuole "espropriare" totalmente i comuni della
effettiva competenza ad adottare i piani territoriali ed
urbanistici, assegnandone in via sostitutiva le funzioni
relative alle regioni, sia pure con la fictio di un
funzionario regionale investito dei poteri del consiglio
comunale, ma nella sostanza sottoposto al potere gerarchico
del presidente della giunta regionale, occorre ripensare
all' iter di adozione dei piani regolatori generali,
senza dubbio l'archetipo più significativo tra i piani
territoriali ed urbanistici.
La presente proposta di legge, che novella ed integra la
legge di riforma delle autonomie locali (legge n. 142 del
1990) si compone di appena sei articoli.
Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1 del testo di
legge proposto, che introduce l'articolo 32- bis della
legge n. 142 del 1990, la maggioranza dei componenti del
consiglio comunale abbia dichiarato il proprio intendimento di
astenersi dal prendere parte alle sedute consiliari per
l'esame del piano regolatore generale o delle relative
varianti, il presidente del consiglio comunale dovrà indire
nuova, apposita convocazione del consiglio medesimo per
l'elezione di tre tecnici qualificati, chiamati a far parte di
apposita commissione, da istituire ai sensi dell'articolo 2
del testo di legge proposto, che introduce l'articolo
32- ter della legge n. 142 del 1990.
La commissione all'uopo prevista dallo stesso articolo
32- ter è composta da un delegato del presidente della
giunta regionale, in veste di presidente; da tre tecnici del
consiglio comunale con voto limitato a due e, quindi, con uno
dei tre tecnici espresso dalla minoranza consiliare, nonché
dall'ingegnere capo del genio civile e dal dirigente della
competente sovrintendenza per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici; ha sede presso l'ufficio
tecnico comunale ed è assistita, in qualità di segretario, dal
dirigente dell'ufficio predetto.
E' compito della commissione esprimere parere contrario o
favorevole, o favorevole con condizioni in ordine al progetto
di piano regolatore generale e relativi allegati, redatto dal
progettista o dai progettisti incaricati ai sensi della
legislazione urbanistica.
La commissione è tenuta ad espletare il proprio compito
entro il termine di tre mesi, avente decorrenza dalla data
dell'insediamento. Ove nell'arco dei tre mesi ricada il
periodo di ferie estive, la durata in carica di detta
commissione è ampliata da tre a quattro mesi. Ai componenti
competono i compensi stabiliti con apposito decreto del
presidente della giunta di ciascuna regione (articolo
32- quater della
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legge n. 142 del 1990, che si propone di introdurre con
l'articolo 3 della presente proposta di legge).
L'articolo 4 del testo di legge proposto introduce
l'articolo 32- quinquies della legge n. 142 del 1990, che
rimette all'esame dell'organo consiliare le valutazioni
conclusive in ordine all'adozione del piano regolatore
generale e degli altri piani territoriali ed urbanistici.
Poiché per il consiglio comunale le conclusioni
dell'apposita commissione sono semi-vincolanti, nel senso che
il consiglio può approvare o non approvare in blocco le
conclusioni dell'organo tecnico-consultivo, non è preclusa la
partecipazione dei consiglieri (ed anche di quelli che avevano
manifestato la loro incompatibilità rispetto al piano
regolatore generale), in deroga all'articolo 279 del testo
unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. La
mancata approvazione della proposta dell'organo
tecnico-consultivo equivale a clausola di dissoluzione
dell'organo elettivo (sulla proposta dovrà poi deliberare il
consiglio comunale neo-eletto).
Alla espressa non approvazione è equiparato il mancato
esame od il rinvio
protratto per oltre tre mesi (comma 3 dell'articolo
32- quinquies, della legge n. 142 del 1990 che si propone
di introdurre).
Infine, gli articoli 5 e 6, rispettivamente, hanno i
seguenti contenuti: l'articolo 5 modifica il testo
dell'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
includendo l'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo
32- quinquies tra i casi di scioglimento del consiglio
comunale ivi previsti, mentre l'articolo 6 lascia in vigore
ogni altra disposizione della legislazione urbanistica (non
incompatibile con le novelle disposizioni) in tema di
procedimento di formazione ed in tema di approvazione dei
piani regolatori generali o dei piani territoriali ed
urbanistici diversi dai piani regolatori generali,
introducendo l'articolo 32- sexies della legge n. 142 del
1990.
Lo spirito di servizio che ha indotto i proponenti a farsi
promotori della proposta di legge che si sottopone alla
cortese attenzione del Parlamento è sperabile che dia copiosi
frutti. I proponenti sono apertissimi agli apporti che da
qualunque parte politica possano intervenire in un arco di
tempo che si auspica breve.
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