| 1. Dopo l'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
inserito il seguente:
"Art. 32- bis. - (Esame dei piani comunali
territoriali ed urbanistici). - 1. Prima di sottoporre
all'adozione del consiglio comunale i piani comunali
territoriali ed urbanistici, il presidente di tale organo
sottopone il progetto del piano regolatore generale e degli
altri piani territoriali ed urbanistici all'esame del
consiglio comunale stesso, allo specifico fine di verbalizzare
le dichiarazioni dei singoli consiglieri sulla loro eventuale
impossibilità a partecipare ai lavori della commissione
consiliare permanente e dell'organo deliberante per interesse
personale o del coniuge, ovvero di parenti ed affini fino al
quarto grado, ai sensi dell'articolo 279 del testo unico della
legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3
marzo 1934, n. 383.
2. Qualora la maggioranza dei consiglieri comunali dichiari
l'intendimento di non prendere parte ai lavori per l'adozione
dei piani territoriali ed urbanistici, l'esame dei progetti
redatti dai tecnici incaricati ai sensi della legislazione in
materia deve essere rimessa, senza ritardi, all'apposita
commissione di cui agli articoli 32- ter e
32 quater.
3. Onde rendere possibile la costituzione della commissione
di cui al comma 2, il presidente del consiglio comunale
convoca l'organo consiliare con all'ordine del giorno
l'elezione di tre tecnici, dei quali uno esperto in discipline
giuridiche, chiamati a partecipare ai lavori della stessa
commissione.
4. L'elezione dei tecnici di cui al comma 3 ha luogo con il
sistema del voto limitato a due nominativi, onde assicurare la
partecipazione di un rappresentante della minoranza consiliare
ai lavori della commissione medesima.
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5. Ai tecnici incaricati dal consiglio comunale si applica
il divieto di esercitare attività libero-professionale nel
territorio del comune.".
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