| 1. Dopo l'articolo 32- bis della legge 8 giugno 1990,
n. 142, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 32- ter. - (Istituzione della
commissione tecnica). - 1. Ove ricorra l'ipotesi prevista
dall'articolo 32- bis, comma 2, è costituita, su
iniziativa del sindaco, un'apposita commissione avente sede
presso l'ufficio tecnico comunale e composta da:
a) un delegato del presidente della giunta
regionale, che la presiede;
b) tre tecnici, di cui uno esperto in discipline
giuridiche, incaricati dal consiglio comunale ai sensi
dell'articolo 32- bis;
c) l'ingegnere capo del genio civile;
d) il dirigente della sovrintendenza per i beni
ambientali, architettonici, artistici e storici.
2. La commissione, nella seduta di insediamento, elegge un
vicepresidente, scelto tra i tecnici eletti dal consiglio
comunale.
3. Perché possa legittimamente operare occorre che alle
sedute della commissione prendano parte almeno tre componenti,
tra i quali il presidente od, in sua assenza, il
vicepresidente.
4. La commissione esprime parere favorevole o contrario, o
favorevole con condizioni in ordine al piano territoriale ed
urbanistico sottoposto al suo esame.
5. Assolve le funzioni di segretario della commissione il
dirigente dell'ufficio tecnico comunale".
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