| 1. Dopo l'articolo 32- ter della legge 8 giugno 1990,
n. 142, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 32- quater. - (Lavori della commissione
tecnica). - 1. La commissione di cui
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all'articolo 32- ter è tenuta a completare i propri
lavori entro tre mesi dalla data di insediamento.
2. Ove i lavori abbiano luogo nei mesi estivi, il termine
di tre mesi di cui al comma 1 è ampliato a mesi quattro.
3. Con decreto del presidente della giunta regionale sono
stabiliti i compensi spettanti ai componenti della
commissione, il cui onere, limitatamente ai tecnici eletti dal
consiglio comunale, è a carico del comune".
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