| 1. Dopo l'articolo 32- quater della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dall'articolo 3 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 32- quinquies. - (Approvazione dei
piani comunali territoriali ed urbanistici). - 1. Il
consiglio comunale è convocato dal suo presidente per l'esame
dei piani territoriali ed urbanistici dopo l'ultimazione dei
lavori della commissione di cui agli articoli 32- bis e
32- ter.
2. Il consiglio comunale approva le conclusioni alle quali
è pervenuta la commissione senza condizioni, riserve o
limitazioni. Non si applicano i divieti previsti dall'articolo
290 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio
1915, n. 148, e dall'articolo 279 del testo unico approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativi alla
partecipazione dei consiglieri comunali ai lavori
consiliari.
3. Ove il consiglio comunale respinga il parere dato dalla
commissione, opera di diritto lo scioglimento anticipato del
consiglio medesimo. Equivale a rigetto del parere della
commissione il ritardo od il rinvio dei lavori consiliari
protratto per oltre tre mesi dall'avvenuto deposito degli atti
della commissione presso la presidenza del consiglio
comunale".
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